Truffa telefonica e bonifico autorizzato: esclusa la responsabilità degli intermediari (ABF Collegio di Torino n. 1152 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il bonifico disposto personalmente dal cliente presso lo sportello, ancorché impartito su indicazione di soggetti che si siano fraudolentemente qualificati come appartenenti alla banca o alle forze dell’ordine, costituisce operazione autorizzata e non ricade nella disciplina di tutela dettata dal D.lgs. n. 11/2010 per le operazioni non autorizzate. L’intermediario del beneficiario non è tenuto a verificare la corrispondenza tra identificativo unico (IBAN) e nominativo del titolare del conto prima del 9 ottobre 2025, essendo sufficiente l’esecuzione conforme all’IBAN. Non sussiste responsabilità dell’intermediario del beneficiario per il ritardo nella segnalazione della frode quando il prestatore del servizio di pagamento dell’ordinante abbia trasmesso la notizia appena ricevuta la denuncia del cliente.

Il Fatto

La ricorrente, correntista presso l’intermediario B, riceve il 24 marzo 2025 una telefonata da un’utenza riconducibile al servizio clienti della propria banca: le viene chiesto conto di un bonifico di € 14.900,00 che disconosce. Poco dopo viene contattata da un numero attribuito alla Questura di Savona, che la induce a eseguire quel bonifico su un presunto conto di copertura a lei intestato, per cogliere in flagrante i truffatori. La ricorrente dispone così l’operazione presso la filiale dell’intermediario B, con accredito sul conto presso l’intermediario A, intestato a persona diversa. Scoperta la frode e presentata denuncia, la ricorrente chiede la condanna in solido dei due intermediari alla restituzione della somma.

La motivazione del Collegio

Il Collegio affronta anzitutto le eccezioni dell’intermediario A, che contesta la propria legittimazione attiva e passiva per non essere la ricorrente sua cliente. Il richiamo al contratto sociale qualificato e alla Cass. Sez. I ord. n. 17415 del 2024, oltre che alle decisioni del Collegio di Coordinamento n. 162/2017 e n. 6886/2022 e alla CGUE causa C-245/2018, consente di superare l’eccezione: grava sulla banca un obbligo professionale di protezione verso tutti i soggetti interessati al buon fine dell’operazione. Analogamente è respinta l’eccezione di inammissibilità fondata sulla denuncia penale, poiché la semplice proposizione della querela non osta alla procedibilità del ricorso.

Nel merito, il Collegio ricostruisce l’operazione come bonifico urgente eseguito in filiale alle ore 10:31 del 24 marzo 2025. La ricorrente ha personalmente impartito l’ordine e il registro delle chiamate conferma la riconducibilità del numero telefonico all’intermediario B e la coincidenza degli orari con quelli denunciati. Da qui la qualificazione decisiva: l’operazione deve considerarsi autorizzata, con conseguente inapplicabilità della disciplina di cui al D.lgs. n. 11/2010 in materia di operazioni non autorizzate.

Quanto al dedotto ritardo nella comunicazione della truffa, il Collegio esclude comportamenti responsabili: l’intermediario B ha trasmesso la segnalazione all’intermediario A alle ore 13:24 del 25 marzo 2025, dopo aver ricevuto la PEC con la denuncia alle ore 16:39 del giorno precedente, a uffici già chiusi; l’intermediario A ha disposto il blocco del conto di accredito alle ore 13:29 del 25 marzo, ma le somme erano già state distratte il giorno prima, quando nessuna anomalia era individuabile.

Sul controllo di congruità tra IBAN e nominativo del beneficiario, il Collegio rileva che l’obbligo introdotto dal Regolamento UE 2024/886 è entrato in vigore il 9 ottobre 2025, data successiva alla truffa. Prima di tale termine gli intermediari sono esonerati da tale verifica, essendo sufficiente l’esecuzione conforme all’identificativo unico. La domanda di restituzione non può pertanto essere accolta e il ricorso è respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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