Accertamento sintetico e redditometro: onere del contribuente di provare l’effettivo impiego delle disponibilità per gli incrementi patrimoniali (Cass. civ. Sez. 5 n. 9646 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico del reddito con il metodo del c.d. redditometro, la disciplina di cui all’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 introduce una presunzione legale relativa che trae dal fatto certo della disponibilità dei beni-indice l’esistenza di una capacità contributiva corrispondente a quella statisticamente necessaria per sostenere le relative spese. L’Amministrazione finanziaria non è pertanto tenuta a fornire ulteriori elementi di riscontro rispetto alle risultanze dell’applicazione dei parametri. Grava invece sul contribuente l’onere della prova contraria, che non può limitarsi alla dimostrazione della mera disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, ma deve estendersi, con idonea documentazione, alla prova di circostanze sintomatiche dell’effettivo impiego di tali disponibilità per sostenere le specifiche spese per incrementi patrimoniali contestate.
Il Fatto
La controversia traeva origine da due avvisi di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate, applicando il metodo sintetico del c.d. redditometro, aveva determinato un maggior reddito imponibile per gli anni 2007 e 2008, in ragione delle spese per incrementi patrimoniali sostenute dalla contribuente per l’acquisto di due fabbricati. La contribuente aveva impugnato gli atti impositivi, sostenendo che le spese erano state fronteggiate con i proventi della vendita di beni ereditari pervenuti al coniuge. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso e la Commissione tributaria regionale del Piemonte aveva respinto l’appello dell’Ufficio, ritenendo che la presunzione derivante dal redditometro fosse semplice e che la contribuente non fosse tenuta a dimostrare la destinazione delle disponibilità finanziarie pregresse alle spese contestate.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso per la sinteticità dell’esposizione dei fatti, ritenendo che l’atto contenesse comunque tutti gli elementi indispensabili alla comprensione delle censure, in conformità all’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..
Nel merito, la S.C. ha accolto i primi due motivi di ricorso, esaminati congiuntamente, affermando il principio, ormai consolidato, per cui la presunzione posta dall’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 ha natura di presunzione legale relativa. Ne consegue che, ove il reddito dichiarato risulti incongruo rispetto ai parametri del redditometro per due o più periodi d’imposta, l’Amministrazione non deve fornire alcuna ulteriore prova a riscontro della capacità contributiva presunta, potendo fondare l’accertamento sul solo fatto certo della disponibilità dei beni-indice.
Quanto all’onere della prova contraria, la Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento, evidenziando il superamento di precedenti isolati secondo cui sarebbe stata sufficiente la sola dimostrazione della disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta. La prova contraria deve invece riguardare anche le circostanze sintomatiche dell’effettivo impiego di tali disponibilità per sostenere le spese contestate: rilevano, in particolare, l’entità e la durata del possesso dei redditi, da comprovare con idonea documentazione, al fine di ancorare a fatti oggettivi la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata proprio a quelle disponibilità e non ad altri redditi non dichiarati.
La sentenza impugnata è risultata difforme da tali principi laddove aveva qualificato la presunzione come semplice e aveva ritenuto sufficiente la dimostrazione dell’esistenza di redditi esenti, senza esigere la prova del loro impiego per gli incrementi patrimoniali. Il terzo motivo di ricorso è stato invece dichiarato inammissibile per difetto di specificità, non confrontandosi la censura con il contenuto della pronuncia impugnata, che non aveva fatto applicazione della novella di cui all’art. 22 d.l. n. 78/2010.
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Nota della Redazione
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