Nessuna responsabilità del PSP per bonifici autorizzati dalla cliente vittima di truffa (ABF Collegio di Bari n. 1495 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando l’operazione di pagamento è eseguita per intero dal pagatore, con l’inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione forte, essa deve considerarsi autorizzata e non è soggetta al regime di responsabilità previsto dalla PSD2. Non è pertanto configurabile una responsabilità oggettiva del prestatore di servizi di pagamento, salvo che dalla documentazione emerga in concreto un apporto causale dell’intermediario alla frode. L’esecuzione personale dell’operazione rende irrilevante l’attivazione dei sistemi di allerta. Una volta divenuto irrevocabile l’ordine di pagamento, il rimborso è subordinato al consenso del beneficiario o a un provvedimento dell’Autorità giudiziaria.
Il Fatto
La ricorrente riferisce di essere stata contattata, a partire dall’agosto 2025, tramite messaggi WhatsApp da sedicenti consulenti finanziari di una società di trading, che le prospettavano investimenti remunerativi. Convinta da tale interlocuzione, e da successive richieste sempre più insistenti, disponeva nel settembre 2025 quattro bonifici istantanei per complessivi € 12.400,00 a favore di IBAN esteri.
Avvedutasi della truffa, presentava all’intermediario i moduli di disconoscimento e sporgeva denuncia. Chiedeva quindi il disconoscimento delle quattro operazioni e la restituzione dell’importo, contestando alla banca di non aver posto attenzione agli IBAN destinatari. L’intermediario si opponeva, evidenziando la corretta esecuzione dei pagamenti con autenticazione a più fattori e chiedendo il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce anzitutto la vicenda sulla base della denuncia in atti, dalla quale emerge che la ricorrente ha autorizzato personalmente le operazioni, pur se indotta in errore dai frodatori e nella convinzione di eseguire investimenti. Il dato dirimente è che la disposizione di pagamento e tutti i fattori di autenticazione sono stati inseriti dalla cliente stessa.
Richiamando la costante giurisprudenza arbitrale, il Collegio afferma che l’operazione eseguita per intero dal pagatore deve considerarsi autorizzata e sottratta al regime di responsabilità della PSD2. Ne consegue che l’esecuzione personale rende irrilevante l’attivazione dei sistemi di allerta e che non può configurarsi una responsabilità oggettiva del PSP.
Il Collegio precisa tuttavia che un apporto causale dell’intermediario è ipotizzabile in presenza di circostanze concrete e documentate, quali la mancata disponibilità del numero verde, la mancata identificazione del tentativo di frode da parte del dipendente cui il cliente si sia rivolto, ovvero il mancato rilievo di indici di frode in operazioni indotte nella convinzione di effettuare accrediti. Nel caso di specie nessuna di tali circostanze è riscontrabile: la ricorrente si limita a lamentare che gli IBAN dovessero essere segnalati alla banca.
Quanto al profilo del recupero, il Collegio richiama l’art. 24, co. 2, d.lgs. n. 11/2010, che impone al PSP del pagatore sforzi ragionevoli per recuperare i fondi. L’intermediario ha documentato di aver attivato la procedura di recall il 31/10/2025, senza esito. Secondo l’orientamento consolidato, divenuto irrevocabile l’ordine, il rimborso è subordinato al consenso del beneficiario o a un provvedimento dell’Autorità giudiziaria.
Il ricorso è pertanto non accolto.
Nota della Redazione
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