Cessata materia del contendere per sopravvenuta regolarizzazione del conto e IBAN (ABF Collegio di Napoli n. 1502 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta regolarizzazione dell’addebito diretto delle rate e l’accertata assenza di segnalazioni negative presso i sistemi di informazione creditizia determinano la cessazione della materia del contendere, ricorrendone gli estremi nelle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, Sezione VI, par. 2. La domanda risarcitoria formulata in termini generici non è sottratta all’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c. Il danno non patrimoniale non è configurabile in re ipsa: è risarcibile solo in conseguenza della lesione di interessi di rango costituzionale o nei casi previsti dalla legge, ai sensi dell’art. 2059 c.c., e sempre che si tratti di lesione grave e non futile.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di due prestiti personali e di una linea di credito, ha chiesto il 24 febbraio 2025 la chiusura del conto corrente utilizzato per l’addebito delle rate, allegando il modulo per la variazione dell’IBAN verso il nuovo conto. Secondo la prospettazione, la documentazione è stata ricevuta e accettata, ma l’intermediario non ha provveduto all’allineamento SEPA, determinando insoluti e segnalazioni negative presso i sistemi di informazione creditizia. Il conto originario è risultato chiuso il 17 aprile 2025.
Insoddisfatta dell’esito del reclamo, la ricorrente ha adito l’Arbitro chiedendo di accertare la mala gestio nella chiusura del conto e nel mancato riallineamento, di ordinare la rettifica delle segnalazioni negative in CRIF e di riconoscere un risarcimento equitativo per il danno alla posizione creditizia, patrimoniale e all’immagine.
La motivazione del Collegio
L’intermediario ha eccepito che la documentazione trasmessa non era immediatamente utilizzabile sotto il profilo tecnico, per il formato non idoneo alla lavorazione, e che di tale anomalia la ricorrente è stata informata con le comunicazioni del 14 marzo e del 2 aprile 2025. Quanto al prestito personale n. *078, l’addebito diretto era già operativo dalla sottoscrizione del contratto; quanto al prestito n. *830, il collegamento del RID è stato regolarizzato nel settembre 2025. La linea di credito residua, di importo contenuto, non rientrava nella richiesta di variazione delle coordinate bancarie.
Il Collegio ha rilevato che la doglianza centrale riguarda le segnalazioni conseguenti al mancato aggancio delle coordinate del nuovo conto. Sul punto l’intermediario ha prodotto le visure da cui non risultano segnalazioni negative presso i sistemi di informazione creditizia per le posizioni della ricorrente. Tale eccezione non è stata contestata in sede di repliche, così che la circostanza è divenuta pacifica in atti.
Parimenti priva di supporto documentale è la domanda risarcitoria. Il Collegio richiama l’orientamento condiviso secondo cui, in tema di riparto dell’onere della prova ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’onere di provare i fatti costitutivi grava su chi afferma di essere titolare del diritto, e cita Cass., Sez. VI, 4 ottobre 2012, n. 16917. Il danno non patrimoniale non è configurabile in re ipsa e richiede la lesione di interessi di rango costituzionale o i casi espressamente previsti dalla legge, ai sensi dell’art. 2059 c.c., con pregiudizio grave e non futile, secondo Cass., ord., Sez. II, 4 luglio 2018, n. 17460 e Coll. Napoli, n. 259/2021.
Poiché l’addebito risulta regolarizzato dal settembre 2025, nessuna segnalazione è stata effettuata in pregiudizio della ricorrente e alcun danno risulta provato, il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, respingendo ogni altra domanda.
Nota della Redazione
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