Colpa grave dell’utente per frode informatica esonera la banca dal rimborso (ABF Collegio di Bologna n. 1309 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
A fronte del disconoscimento di un’operazione di pagamento, l’intermediario è tenuto a provare, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 11/2010, che l’operazione è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata. Il corretto funzionamento del sistema di autenticazione non è di per sé sufficiente a dimostrare l’autorizzazione dell’utente, perché l’art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 11/2010 impone al prestatore di servizi di pagamento di provare anche la frode, il dolo o la colpa grave dell’utilizzatore, mediante elementi di fatto sulle modalità esecutive dell’operazione. Quando il cliente, con negligenza grave, installi sul proprio dispositivo un’applicazione sconosciuta su indicazione di un sedicente operatore, consentendo a terzi il controllo remoto del telefono, il pregiudizio è ascrivibile esclusivamente alla sua condotta, con conseguente rigetto della richiesta di rimborso.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un conto corrente, riceveva una telefonata da un sedicente operatore dell’ufficio antifrode della banca, che lo informava dell’associazione anomala della sua App a un altro telefono. Invitato a fornire un recapito alternativo, veniva richiamato e indotto a scaricare dal Playstore una pretesa applicazione antivirus. Nel corso della giornata il truffatore lo ricontattava più volte per seguire l’installazione. Il giorno seguente, appresa la frode, il cliente disconosceva un bonifico di € 5.967,00, comprensivo di € 1,00 di commissione, disposto tramite home banking, lamentando di non aver comunicato codici OTP, pin o password e invocando una falla nel sistema di protezione della banca.
L’intermediario eccepiva la scarsa diligenza del cliente, la mancanza di prove a supporto, la colpa grave per aver dato seguito a comunicazioni con evidenti profili di anomalia e per aver scaricato un’app malevola. Rilevava inoltre l’assenza di malfunzionamenti dei sistemi e la corretta autenticazione delle operazioni.
La motivazione del Collegio
Il Collegio inquadra la fattispecie nell’ambito del d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 di recepimento della PSD 2. Richiamato l’orientamento consolidato dei Collegi, ribadisce che l’onere della prova sull’autenticazione, registrazione e contabilizzazione dell’operazione grava sull’intermediario e che, in mancanza, questi sopporta integralmente le conseguenze delle operazioni disconosciute.
Il Collegio verifica quindi il rispetto della autenticazione forte del cliente, richiamando l’art. 1, lettera q bis, del d.lgs. n. 11/2010 e l’art. 98 della direttiva (UE) 2015/2366, oltre all’Opinion EBA del 21 giugno 2019. Dagli estratti dei log trasmessi emerge che sia l’accesso sia il bonifico furono autorizzati con pin (elemento di conoscenza) e OTP da Mobile Token (elemento di possesso).
Tale prova, tuttavia, non esaurisce l’onere probatorio. Il Collegio richiama l’art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 11/2010 e il principio del Collegio di coordinamento n. 22745/2019: la documentazione sull’autenticazione non basta, dovendo l’intermediario indicare elementi di fatto dai quali trarre, in via presuntiva, la prova della colpa grave dell’utente.
Passando alla condotta del cliente, il Collegio rileva che lo stesso ha riferito di aver ricevuto telefonate apparentemente provenienti dal numero verde della banca, senza però fornire alcuna evidenza documentale né delle chiamate né dell’applicazione scaricata. Ha inoltre dato seguito a comunicazioni con evidenti profili di anomalia: la richiesta del modello del telefono, quella di riavvio del cellulare, l’invito a passare su un’altra linea e infine l’installazione di un’applicazione sconosciuta che ha consentito ai malfattori il controllo remoto del dispositivo.
Il pregiudizio è pertanto ascritto esclusivamente alla negligenza e superficialità del ricorrente, anche in considerazione della frequenza delle truffe online, richiamandosi sul punto la decisione del Collegio di Bologna n. 4162/2023. Il ricorso è dunque rigettato per la sussistenza della colpa grave del cliente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.