Estinzione anticipata cessione del quinto (ABF Collegio di Milano n. 2282 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei contratti di cessione del quinto dello stipendio e di delegazione di pagamento stipulati prima del 25 luglio 2021, l’estinzione anticipata impone la restituzione di tutti i costi sostenuti dal cliente, siano essi recurring o up front, escluse le imposte. Ai costi ricorrenti si applica il criterio di proporzionalità lineare, salvo diversa previsione contrattuale; ai costi istantanei, in assenza di patto contrario, si applica il criterio della curva degli interessi, cioè il metodo di riduzione progressiva proprio degli interessi corrispettivi. Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea non obbliga alla sospensione del procedimento arbitrale, che le Disposizioni ABF consentono solo in ipotesi tipiche. Gli importi restitutori sono dovuti con interessi al tasso legale dal reclamo, attesa la loro natura restitutoria e non risarcitoria.
Il Fatto
Il ricorrente aveva sottoscritto un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, da rimborsare in centoventi rate mensili. Il prestito veniva estinto anticipatamente dopo il pagamento di ottantuno rate. Il ricorrente ha quindi chiesto la restituzione degli oneri non maturati, quantificati in complessivi € 877,37, oltre interessi e costi assicurativi, previo reclamo rimasto infruttuoso.
L’intermediario ha resistito deducendo tre argomenti di merito: l’esclusione dei costi up front per evitare un arricchimento senza causa del consumatore; l’applicazione dell’art. 6-bis del d.P.R. n. 180/1950, che limiterebbe il rimborso ai soli costi dipendenti dalla durata; la non retrocedibilità delle spese di istruttoria e dei costi di intermediazione, oltre all’assenza di alcun rimborso per premio assicurativo non goduto. In via pregiudiziale l’intermediario ha chiesto la sospensione del procedimento in attesa del rinvio pregiudiziale pendente davanti alla Corte di giustizia sull’art. 16 della Direttiva 2008/48/CE.
La motivazione del Collegio
Il Collegio supera anzitutto l’eccezione di sospensione. Il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE obbliga il solo giudice che lo ha disposto a sospendere il giudizio, mentre nessun analogo obbligo grava su un diverso organo, giurisdizionale o extragiudiziario come l’ABF. Le Disposizioni ABF prevedono la sospensione solo in ipotesi tipiche, tra cui non rientra quella dedotta; inoltre manca una vera litispendenza, per difetto di comunanza di parti. Il Collegio richiama sul punto la propria precedente decisione n. 2074/25, che aveva già respinto analoga istanza.
Passando al merito, il Collegio ricorda che alle operazioni di cessione del quinto e di delegazione di pagamento si applica la disciplina del credito al consumo. L’art. 125-sexies TUB, come riformulato dall’art. 11-octies del d.l. n. 73/2021, convertito nella legge n. 106/2021, si applica alle estinzioni successive al 25 luglio 2021, ma la Corte costituzionale, con la sentenza n. 263/22, ha dichiarato illegittimo il comma 2 nella parte in cui richiamava le norme secondarie di trasparenza e vigilanza, consolidando il contenuto dell’art. 125-sexies in senso conforme alla sentenza Lexitor.
Per i contratti stipulati prima di quella data, l’art. 27 del d.l. n. 104/2023 (decreto Omnibus), convertito nella legge n. 136/2023, conferma la riduzione di tutti i costi, ricorrenti e istantanei, escluse le imposte. Il Collegio applica quindi ai costi recurring il criterio pro rata temporis e ai costi up front la curva degli interessi, verificando che non risultino oneri assicurativi posti a carico del ricorrente.
Il calcolo così condotto sulle spese di istruttoria e sui costi di intermediazione conduce a un importo di € 341,14, arrotondato a € 341,00, inferiore alla pretesa attorea, calcolata applicando il pro rata temporis a tutte le voci. Il ricorso è pertanto accolto parzialmente, con condanna dell’intermediario al pagamento di € 341,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo e al rimborso di € 20,00 per il contributo versato alla presentazione del ricorso.
Nota della Redazione
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