Frode informatica bonifici istantanei: onere cliente e obblighi presidio banca (ABF Collegio di Roma n. 1438 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni di pagamento non autorizzate sotto la vigenza del d.lgs. n. 11/2010 come modificato dal d.lgs. n. 218/2017, il cliente che disconosca bonifici istantanei eseguiti tramite un sistema di autenticazione forte del cliente (SCA) conforme alla normativa ha l’onere di allegare elementi idonei a contestualizzare l’evento fraudolento. In difetto di tale allegazione, la rappresentazione del fatto costitutivo della pretesa restitutoria è eccessivamente generica e la richiesta di rimborso va respinta, desumendone la colpa grave del titolare. L’intermediario, peraltro, è tenuto a predisporre sistemi che consentano sempre all’utente di comunicare il furto, l’appropriazione indebita o l’uso non autorizzato dello strumento di pagamento, senza limitazioni orarie, e a rimuovere senza ingiustificato ritardo il blocco del conto apposto per sospetta frode.
Il Fatto
Il ricorrente disconosce due bonifici istantanei eseguiti il 28 e 29 giugno 2025, di euro 1.900,00 e euro 1.925,00, nonché l’attivazione non richiesta di una linea di credito di 35.000,00 euro, assumendo che le operazioni siano state effettuate da terzi truffatori. Contesta inoltre il blocco del conto disposto dalla banca senza spiegazioni. Chiede la rimozione del blocco, il rimborso delle operazioni, la cancellazione del prestito, lo storno degli addebiti e il risarcimento del danno materiale e morale.
La banca deduce di aver bloccato il conto il 30 giugno 2025 in conformità alle previsioni contrattuali in caso di sospetta frode, inibendo solo le operazioni in uscita. Riferisce di aver chiesto al cliente il caricamento del modulo di disconoscimento, mai avvenuto, e di aver ripristinato la piena operatività il 5 settembre 2025, dopo il ricorso. Quanto al prestito, afferma di aver stornato gli addebiti e avviato l’estinzione del rapporto.
La motivazione del Collegio
In via preliminare il Collegio delimita l’oggetto del ricorso e dichiara inammissibili le domande, proposte solo con le repliche, di esibizione dell’estratto conto dettagliato e di messa a disposizione delle registrazioni telefoniche. Rileva poi che la banca ha documentato il ripristino del conto e l’avvio dell’estinzione del prestito: su tali domande dichiara quindi cessata la materia del contendere.
Nel merito, le operazioni contestate ricadono sotto il d.lgs. n. 11/2010 come modificato dal d.lgs. n. 218/2017, che ha recepito la Direttiva 2015/2366/UE. Il ricorrente non offre indicazioni sulle modalità della frode: riferisce solo di aver ricevuto presunti messaggi di phishing, non allegati, classificati come spam, e nega di aver condiviso credenziali o dispositivo. Il sistema di autenticazione descritto dall’intermediario è conforme alla SCA e le due operazioni risultano eseguite senza anomalie, previo corretto inserimento delle credenziali statiche e dinamiche.
Poiché le regole sugli stringenti requisiti di sicurezza dell’autenticazione hanno la funzione di offrire la massima protezione possibile, è onere di chi allega un’anomalia nel funzionamento provarla. In assenza di elementi idonei a contestualizzare l’evento truffaldino, il Collegio, secondo il proprio consolidato orientamento da cui ritiene di non potersi discostare, respinge la richiesta restitutoria desumendone la colpa grave, richiamando la decisione n. 23474/2021.
Residua la doglianza sul presidio antifrode. Non essendo in atti le condizioni contrattuali e risultando il servizio clienti accessibile solo in fasce orarie limitate, il Collegio accerta l’illegittimità della banca per non aver predisposto sistemi che consentano sempre all’utente di comunicare l’uso non autorizzato dello strumento e impediscano ogni successivo utilizzo. Accerta altresì l’illegittimità per lo sblocco tardivo del conto, non giustificato dal mancato caricamento del modulo, e liquida equitativamente euro 200,00. Respinta invece la domanda risarcitoria ulteriore, per difetto di prova del pregiudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.