Risoluzione del finanziamento per inadempimento del fornitore: onere probatorio sul consumatore (ABF Collegio di Napoli n. 4222 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di finanziamento finalizzato all’acquisto di beni o servizi, il Collegio dell’Arbitro Bancario Finanziario è competente a valutare incidentalmente se ricorrano le condizioni dell’art. 1455 c.c., richiamato dall’art. 125-quinquies TUB, ai fini della declaratoria di risoluzione del contratto di finanziamento per grave inadempimento del fornitore. La domanda del consumatore richiede però la prova concreta e circostanziata dei vizi del bene e della loro gravità, non essendo sufficiente un’allegazione vaga. La disponibilità del fornitore a effettuare verifiche tecniche e a porre rimedio ai difetti, unita alla mancata partecipazione del consumatore ai controlli, esclude la gravità dell’inadempimento e comporta il rigetto del ricorso.
Il Fatto
Il ricorrente aveva concluso un contratto per l’acquisto di apparecchi acustici, finanziato dall’intermediario per un importo complessivo di € 4.070,34, con rimborso in 18 rate mensili. Secondo la sua prospettazione, i dispositivi non realizzavano i miglioramenti promessi in sede di vendita, tanto da risultare inutilizzabili nella vita quotidiana. Il fornitore, nonostante le reiterate segnalazioni, non avrebbe offerto alcuna soluzione concreta, omettendo verifiche tecniche, sostituzioni o rimedi alternativi.
Richiamato l’art. 125-quinquies TUB, il ricorrente ha chiesto all’ABF la risoluzione del contratto di finanziamento collegato per grave inadempienza del fornitore, dopo l’esito negativo della fase di reclamo. L’intermediario ha eccepito l’incompetenza dell’Arbitro a decidere controversie sul prestito finalizzato e, nel merito, l’infondatezza della domanda, avendo adempiuto alle proprie obbligazioni con l’erogazione della somma al convenzionato.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge l’eccezione preliminare dell’intermediario. Contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, l’Arbitro è competente a valutare incidentalmente se le risultanze emerse consentano di affermare la ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 1455 c.c., richiamato dall’art. 125-quinquies TUB. La questione attiene dunque al merito della prova, non alla competenza.
Passando all’esame della domanda, il Collegio rileva che dai messaggi prodotti tra il ricorrente e il personale del fornitore emergono sì critiche sul funzionamento dell’apparecchio, ma anche la massima disponibilità del fornitore a porre rimedio ai difetti lamentati. Assume particolare rilievo il messaggio con cui si portava all’attenzione del ricorrente un incontro organizzato per accertare la fondatezza delle sue lamentele e porvi rimedio.
Su questo terreno probatorio la domanda non regge. L’allegazione circa la sussistenza dei vizi dell’apparecchio è rimasta vaga e nessun elemento concreto e circostanziato è stato offerto a riscontro della gravità dei difetti. Il ricorrente, inoltre, si è sottratto ai controlli sulla funzionalità del dispositivo, almeno a quello organizzato dal fornitore.
Il Collegio esclude infine che possano assumere rilievo le dichiarazioni del coniuge, giudicate generiche e prive di elementi concreti sul vizio lamentato, così come la giustificazione relativa a generici malesseri che avrebbero impedito la partecipazione al controllo, non supportata da alcun documento. Il ricorso è pertanto infondato e viene respinto, con conferma dell’assetto probatorio sfavorevole al consumatore che non abbia dimostrato la gravità dell’inadempimento del fornitore.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.