Frode informatica e prestito mai richiesto rimborso integrale chiude ricorso (ABF Collegio di Bologna n. 2212 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio dinanzi all’Arbitro Bancario Finanziario, la sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa del ricorrente determina la cessazione della materia del contendere, quando l’intermediario abbia provveduto al completo rimborso delle somme sottratte con frode informatica e delle spese accessorie, e quando risulti provato che le poste contestate ulteriormente non abbiano comportato alcun addebito a carico del cliente. Le scritture contabili esposte nel rendiconto di fine rapporto non integrano di per sé un pagamento effettivo, se la lista movimenti del conto non ne conferma l’addebito. Il ripristino della situazione contabile e la revoca degli oneri conseguenti all’operazione fraudolenta fanno venir meno l’interesse a una decisione di merito sulla illegittimità dell’operazione.
Il Fatto
Il ricorrente rappresenta di essere rimasto vittima di una frode informatica realizzata mediante phishing e spoofing. Attraverso la truffa telematica sarebbero stati eseguiti bonifici non autorizzati per complessivi € 51.430,00 e sarebbe stato attivato un finanziamento di € 13.000,00 mai richiesto. Chiede pertanto l’accertamento della natura fraudolenta delle operazioni e la condanna dell’intermediario al rimborso, alla declaratoria di nullità del prestito, al ripristino della situazione contabile, alla rimozione delle segnalazioni, oltre al risarcimento del danno.
L’intermediario, dopo una rivalutazione della pratica, accoglie la richiesta di rimborso e accredita sul conto € 40.980,00, oltre al contributo di € 20,00. Riferisce di aver revocato gli addebiti del prestito, di averlo estinto senza oneri e di aver stornato l’importo residuo di € 1.250,00. Chiede quindi la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il ricorrente insiste per € 1.412,50 di rate asseritamente pagate e per € 1.250,00 addebitati il 1° settembre 2025.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce l’operazione fraudolenta: dopo aver esaurito la provvista disponibile con due bonifici di € 34.980,00 e € 6.000,00, il truffatore, spacciandosi per la cliente, ottiene l’erogazione di un prestito di € 13.000,00 e lo distrae mediante ulteriori due bonifici di € 10.450,00 e € 1.300,00.
Su questo punto la decisione chiarisce un passaggio essenziale: le ultime due operazioni non hanno arrecato un pregiudizio ulteriore, perché la somma impiegata era stata erogata dall’intermediario stesso e il finanziamento è stato estinto senza addebito di rate o costi. La lista movimenti prodotta in atti conferma l’assenza di addebiti nel periodo tra erogazione e estinzione.
Quanto all’importo residuo di € 1.250,00, il Collegio ritiene provato che sia stato reso indisponibile con apposizione di hold frode e poi definitivamente stornato dal conto a seguito dell’estinzione del prestito. La posta di € 1.412,50 indicata nel rendiconto di fine rapporto è qualificata come mera scrittura contabile: la documentazione conferma che il ricorrente non ha sostenuto alcun esborso. L’affermazione dell’intermediario trova riscontro nella lista movimenti, dove l’addebito lamentato non risulta.
Il Collegio conclude quindi che il pagamento di € 40.980,00, unito al rimborso del contributo di € 20,00, copre integralmente il pregiudizio sofferto per effetto della frode. Le ulteriori pretese risultano prive di fondamento documentale. La domanda di merito diventa perciò inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, con declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La decisione conferma un orientamento consolidato: il rimborso integrale intervenuto in corso di procedura, accompagnato dal ripristino contabile, esaurisce la pretesa del cliente e preclude ogni ulteriore statuizione sulle domande originarie.
Nota della Redazione
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