Frode manipolativa e bonifici autorizzati dal cliente onere della prova (ABF Collegio di Napoli n. 1850 del 27.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Quando l’operazione di pagamento è eseguita per intero dal pagatore, anche se su induzione del frodatore e senza la consapevolezza di disporre una transazione, essa deve considerarsi autorizzata e non ricade nel regime di responsabilità della PSD2. Spetta all’intermediario provare che l’operazione è stata autenticata e correttamente registrata ai sensi dell’art. 10 d.lgs. n. 11/2010; ove tale prova sia fornita mediante autenticazione forte del cliente conforme all’art. 10-bis, non può configurarsi una responsabilità del prestatore di servizi di pagamento. Una responsabilità concorrente del PSP è ipotizzabile solo quando dalla documentazione emerga in concreto un apporto causale dell’intermediario alla frode.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di una carta prepagata e di un conto corrente, riferisce di aver ricevuto un SMS apparentemente proveniente dalla propria banca, con un link che la reindirizzava all’applicazione collegata alla carta e al conto. Contattata telefonicamente da un sedicente operatore, veniva indotta a eseguire due bonifici istantanei di € 490,00 ciascuno in favore di un terzo sconosciuto, dopo che il frodatore aveva creato la provvista mediante accrediti sul conto e sulla carta.

Appresa dalla filiale la dinamica della truffa, la ricorrente chiede all’Arbitro il rimborso integrale di € 980,00, lamentando la carenza di adeguati sistemi di protezione informatica. L’intermediario si costituisce eccependo la regolarità dell’autenticazione forte e la condotta colposa della cliente, che ha condiviso credenziali e codici OTP.

La motivazione del Collegio

Il Collegio qualifica la vicenda come frode di tipo manipolativo. La ricorrente, dopo aver interagito via SMS e per via telefonica con sedicenti operatori, ha fornito le credenziali che hanno consentito la previa creazione della provvista mediante trasferimenti interni dal libretto al conto e alla carta, e ha poi disposto personalmente i due bonifici istantanei.

Richiamando gli orientamenti condivisi dei Collegi, la decisione afferma che l’operazione eseguita per intero dal pagatore deve ritenersi autorizzata e sottratta al regime di responsabilità della PSD2. Rientrano in questa fattispecie le operazioni compiute seguendo le indicazioni del frodatore, le c.d. operazioni “sotto dettatura”.

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 10, comma primo, d.lgs. n. 11/2010 pone a carico del prestatore l’onere di provare l’autenticazione, la corretta registrazione e contabilizzazione dell’operazione; l’art. 12, comma 2-bis esclude ogni perdita per il pagatore quando manchi la SCA; l’art. 10-bis impone l’autenticazione forte nei casi ivi previsti, in conformità all’art. 98 PSD2 e al Regolamento Delegato UE 2018/389. Nel caso concreto l’intermediario ha fornito evidenza dell’impiego del codice su notifica in app, con due fattori di conoscenza e possesso.

Sulla fase di creazione della provvista, il Collegio richiama l’orientamento del Collegio di Coordinamento, da ultimo ribadito nella decisione n. 8671/2024: le operazioni di girofondi tra rapporti intestati al medesimo cliente presso il medesimo intermediario possono essere sottratte all’obbligo di SCA, trattandosi di operazioni meramente interne e non immediatamente idonee a determinare una perdita patrimoniale.

Quanto alle operazioni dispositive, una responsabilità concorrente del PSP è configurabile, secondo il diritto comune, solo se dalla documentazione emerga un apporto causale dell’intermediario. Nel caso di specie tale condizione non ricorre: la ricorrente ha incautamente disposto i bonifici verso uno sconosciuto e non ha allegato alcuna prova del contatto fraudolento, né la schermata dell’SMS né l’evidenza del numero telefonico dell’interlocutore. Il Collegio non può quindi accertare il legittimo affidamento della cliente. Il ricorso è non accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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