Estinzione anticipata cessione del quinto: rimborso integrale dei costi dopo sentenza Consulta (ABF Collegio di Bologna n. 11 del 05.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata di un finanziamento con cessione del quinto dello stipendio stipulato prima del 25 luglio 2021, il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito comprensiva di tutte le componenti, siano esse costi recurring che costi up front. L’art. 11-octies, comma 2, d.l. n. 73/2021, nella parte in cui limitava il rimborso ai soli costi maturati nel tempo, è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte cost. n. 263 del 22.12.2022 per contrasto con l’art. 16, paragrafo 1, direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla sentenza Lexitor. I costi recurring si riducono secondo il criterio della proporzionalità lineare, quelli up front secondo la curva degli interessi, in assenza di diversa pattuizione. La sentenza Unicredit Bank Austria riguarda la diversa direttiva sui mutui immobiliari e non è estensibile al credito al consumo.

Il Fatto

La ricorrente aveva stipulato nel giugno 2018 un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, per un montante di 16.920,00 euro, da restituire in 120 rate mensili. Nel settembre 2022, in corrispondenza della quarantottesima rata, provvedeva all’estinzione anticipata del prestito. Ritenendo incongruo il conteggio estintivo, inviava reclamo all’intermediario chiedendo il ricalcolo delle commissioni non maturate.

Esperito infruttuosamente il reclamo, presentava ricorso all’Arbitro per ottenere la restituzione della quota residua delle commissioni e degli oneri, oltre interessi. L’intermediario eccepiva l’inapplicabilità dei principi della sentenza Lexitor ai contratti di cessione del quinto, invocando l’art. 6-bis d.P.R. n. 180/1950, e sosteneva che la pronuncia della CGUE sul caso Unicredit Bank Austria escludesse il rimborso degli oneri relativi a prestazioni già eseguite.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce l’evoluzione dell’orientamento arbitrale. Fino al 2019 prevaleva la distinzione tra costi recurring, rimborsabili, e costi up front, non retrocedibili, con applicazione del pro rata temporis. La sentenza Lexitor della CGUE aveva affermato che il diritto alla riduzione include tutti i costi posti a carico del consumatore. Vi aveva dato seguito il Collegio di coordinamento n. 26525/2019, estendendo la riduzione anche ai costi up front.

Il quadro è poi mutato con l’art. 11-octies d.l. n. 73/2021, che ha riscritto l’art. 125-sexies TUB e dettato una norma intertemporale: ai contratti anteriori al 25 luglio 2021 continuavano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla sottoscrizione. Il Collegio di coordinamento n. 21676/2021 ne aveva tratto la conseguenza della retrocedibilità dei soli costi recurring, escludendo gli up front.

Su questo punto è intervenuta la Corte cost. n. 263 del 22.12.2022, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11-octies, comma 2, nella parte in cui limitava il diritto del consumatore ai soli costi recurring. La limitazione contrasta con l’art. 16, paragrafo 1, direttiva 2008/48/CE e con l’interpretazione datane dalla sentenza Lexitor.

Il Collegio ribadisce la continuità con l’orientamento del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, richiamato dalla Consulta: per i costi recurring si applica il criterio della proporzionalità lineare, salvo diversa previsione contrattuale; per quelli up front, in assenza di pattuizione diversa, il metodo della curva degli interessi. L’entrata in vigore dell’art. 27 d.l. n. 104/2023, che ha riscritto la norma intertemporale richiamando il rispetto del diritto UE, non modifica tale contesto. Quanto alla sentenza Unicredit Bank Austria del 9 febbraio 2023, essa concerne la direttiva 2014/17 sui mutui immobiliari e non è estensibile al credito al consumo, per la specificità delle attività richieste dal credito immobiliare.

Il ricorso è quindi parzialmente accolto, nella misura indicata nella tabella della decisione, con importo inferiore a quello richiesto dalla ricorrente, che aveva applicato il pro rata temporis a tutte le voci. All’importo complessivo di euro 424,00 si aggiungono gli interessi legali dalla data del reclamo, secondo l’orientamento del Collegio di coordinamento n. 5304/2013. L’intermediario è tenuto altresì al contributo di euro 200,00 alla Banca d’Italia e al rimborso di euro 20,00 alla ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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