Frodi carta prepagata concorso colpa utente difetto monitoraggio intermediario (ABF Collegio di Bari n. 715 del 27.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel contenzioso sui pagamenti fraudolenti eseguiti con strumenti trafugati, il prestatore di servizi di pagamento che dimostri l’avvenuta autenticazione forte delle operazioni, ai sensi dell’art. 10 d.lgs. n. 11/2010, è esonerato dall’obbligo di rimborso salvo che emerga una sua colpevolezza concorrente. Questa si configura quando l’intermediario non rileva gli indici di frode previsti dall’art. 8 d.m. n. 112/2007, in particolare la reiterazione di più richieste di autorizzazione nelle ventiquattro ore sulla stessa carta. In tal caso la colpa grave dell’utente, che custodisca congiuntamente strumento e codice segreto, non assorbe il nesso causale ma concorre con la disfunzione organizzativa dell’intermediario, con conseguente liquidazione equitativa del rimborso.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di una carta prepagata e di una carta libretto collegate a un conto deposito, subisce il furto della borsa contenente gli strumenti di pagamento e lo smartphone su cui era installata l’App dell’intermediario. Poco dopo il furto vengono eseguite numerose operazioni non autorizzate: ricariche della prepagata, pagamenti P2P e prelievi cardless da ATM, per un importo complessivamente contestato dalla cliente in € 9.960,00.
La ricorrente disconosce le operazioni, sporta denuncia e chiede il rimborso, ottenendo solo € 413,00 riferiti a cinque pagamenti wallet. Addebita all’intermediario il mancato monitoraggio dei movimenti e la violazione dell’art. 10 d.lgs. n. 11/2010 sull’onere probatorio. L’intermediario eccepisce che le ricariche costituiscono mera provvista tra rapporti della stessa titolare, che tutte le operazioni sono state autenticate con autenticazione forte tramite codice in App e che sussiste colpa grave della cliente per la custodia congiunta di strumenti e codici.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo nel d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017, e nel Regolamento Delegato UE n. 2018/389. Il rischio di utilizzazione illecita grava in prima battuta sull’intermediario, che può sottrarsi al rimborso provando il dolo o la colpa grave dell’utente.
Quanto alle dieci ricariche della prepagata, il Collegio richiama l’ABF Coll. Coord. n. 8671/2024: i pagamenti tra conti dello stesso utente presso lo stesso intermediario possono essere sottratti all’obbligo di SCA anche se costituiscono la provvista di successive frodi. Residua una responsabilità ex art. 11 d.lgs. n. 11/2010 solo se tali operazioni siano fonte diretta e immediata di perdita. I log documentano l’autenticazione mediante codice in App su device e applicazione registrati in precedenza: il Collegio esclude profili di negligenza dell’intermediario nella fase di costituzione della provvista.
Per i sedici pagamenti P2P disconosciuti e i tre prelievi cardless, l’intermediario produce tracciati elettronici e schermate che dimostrano l’uso di una procedura a doppio fattore conforme ai requisiti di SCA: codice di conoscenza digitato su App associata al device. L’onere probatorio ex art. 10 d.lgs. n. 11/2010 è dunque assolto, il che costituisce prius logico per sindacare la colpa dell’utente.
Il breve lasso temporale tra furto e prima operazione e l’assenza di anomalie nelle transazioni inducono a ritenere che dispositivi e codici fossero custoditi insieme nella borsa rubata: è tipica ipotesi di colpa grave dell’utilizzatore ex artt. 7 e 12, comma 4, d.lgs. n. 11/2010. Tuttavia il Collegio ravvisa un apporto causale dell’intermediario: tra il 10 e l’11 maggio 2025 sono state eseguite venti operazioni verso lo stesso beneficiario senza che i sistemi rilevassero segnali di allerta, in violazione dell’art. 8 d.m. n. 112/2007, che configura rischio di frode in presenza di sette o più richieste di autorizzazione nelle ventiquattro ore sulla stessa carta, e degli Orientamenti EBA sul monitoraggio delle operazioni.
La disfunzione organizzativa concorre con la negligenza della cliente senza esserne assorbita. Il Collegio accoglie quindi parzialmente il ricorso e liquida equitativamente € 2.600,00, oltre al rimborso di € 20,00 e al contributo di € 200,00 alle spese della procedura.
Nota della Redazione
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