Accesso agli atti bancari e restrizione ipotecaria: reclamo e legittimazione del coobbligato (ABF Collegio di Bari n. 716 del 27.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di accesso alla documentazione bancaria avanzata ai sensi dell’art. 119 TUB non integra, di regola, il reclamo richiesto dalle Disposizioni ABF quale condizione di procedibilità. Essa assume tale funzione solo quando l’intermediario non dia alcun riscontro entro novanta giorni o consegni solo parte dei documenti, purché il ricorso abbia il medesimo oggetto della richiesta documentale. Ove invece il diniego sia stato espresso per iscritto, il cliente deve presentare un autonomo reclamo scritto che contesti in modo chiaro il comportamento dell’intermediario. Quanto alla restrizione ipotecaria, l’art. 39 TUB attribuisce il diritto alla parziale liberazione dei beni ipotecati ai debitori intesi come soggetti portatori di un interesse qualificato; non è pertanto legittimato il coobbligato che non sia proprietario dell’immobile da liberare.

Il Fatto

Il ricorrente, contitolare di un mutuo fondiario concesso nel 2020, ha chiesto nel maggio 2023 la restrizione dell’ipoteca gravante su due immobili, offrendosi di versare una somma a deconto del debito residuo. Nel maggio 2025 ha poi domandato copia della delibera di restrizione adottata dalla banca nel novembre 2023 e della perizia estimativa, invocando l’art. 119 TUB e gli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990. L’intermediario ha riscontrato negativamente, qualificando i documenti come interni.

Il ricorrente ha adito l’Arbitro lamentando l’illegittimità del diniego di accesso e la scorrettezza della condotta della banca per mancata evasione della richiesta di restrizione ipotecaria, con conseguente danno patrimoniale. La banca ha eccepito l’inammissibilità per difetto di preventivo reclamo e il difetto di legittimazione attiva, essendo l’immobile di proprietà esclusiva della co-mutuataria in regime di separazione dei beni.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di rito relativa al reclamo. Richiamando il proprio orientamento, rileva che la richiesta di accesso ex art. 119 TUB non soddisfa la condizione di procedibilità, salvo il caso in cui l’intermediario non dia alcun riscontro entro novanta giorni e il ricorso abbia il medesimo oggetto della richiesta documentale: imporre allora un ulteriore reclamo dilazionerebbe ingiustificatamente l’accesso alla procedura. Quando invece il diniego sia espresso per iscritto, occorre un reclamo autonomo che precisi la contestazione.

Nel caso concreto, la pec del 31 maggio 2025 si limitava a chiedere copia della delibera e della perizia, senza palesare contestazioni sul comportamento della banca, che aveva riscontrato negativamente il 25 agosto 2025. La domanda di ostensione documentale non risulta quindi preceduta da reclamo e, prescindendo dalla fondatezza della pretesa, non può essere sindacata.

Diverso esito riguarda la censura sulla mancata evasione della richiesta di restrizione ipotecaria. Le Disposizioni ABF definiscono il reclamo come ogni atto scritto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta un comportamento, anche omissivo, dell’intermediario, senza formule sacramentali. La pec dell’11 marzo 2025, con cui il ricorrente ha sollecitato il riscontro all’istanza rimasta inevasa, integra pertanto il reclamo richiesto e consente l’esame nel merito.

Nel merito, il Collegio ritiene fondata l’eccezione di difetto di legittimazione attiva. L’art. 39 TUB riconosce il diritto alla parziale liberazione degli immobili ipotecati ai “debitori”, espressione da intendersi come riferita a qualsiasi soggetto portatore di un interesse qualificato. Il ricorrente è debitore del mutuo, ma non proprietario dell’immobile di cui invoca la liberazione: questo appartiene in via esclusiva alla coniuge co-mutuataria, unica beneficiaria di una eventuale restrizione e sola legittimata a dolersi dei danni da mancata riduzione. L’argomento del ricorrente, secondo cui in qualità di coobbligato avrebbe interesse a tutte le vicende del rapporto, non è condiviso.

Il Collegio osserva inoltre che la banca aveva già valutato positivamente l’istanza nel 2023, subordinandola al versamento di una somma e alla regolarizzazione delle rate in mora, e che tale contenuto è stato comunicato con pec nel maggio 2025. La domanda del ricorrente appare volta a ottenere un esito diverso senza contestare specificamente le condizioni poste. Il ricorso non è pertanto accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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