Mutuo in valuta estera: nulla la clausola di doppia conversione sul capitale residuo (ABF Collegio di Roma n. 2163 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È nulla, per violazione della disciplina delle clausole abusive nei contratti con i consumatori, la clausola di un mutuo in valuta estera che impone, in caso di estinzione anticipata, una doppia conversione del capitale residuo: prima al cambio pattuito alla stipula, poi al cambio vigente all’estinzione. Un meccanismo siffatto non è né chiaro né trasparente, perché non consente al consumatore di comprenderne la portata concreta e la reale incidenza economica. Il capitale da rimborsare è pertanto pari alla differenza tra la somma mutuata e le quote di capitale già restituite, senza applicare la doppia conversione. Resta invece estranea alla competenza dell’Arbitro, ratione temporis, la domanda di nullità delle pattuizioni sugli interessi e sull’indicizzazione delle singole rate, quando il vizio sia genetico e il contratto risalga a oltre sei anni prima del ricorso.
Il Fatto
La parte ricorrente aveva stipulato nel maggio 2005, insieme al coniuge, un mutuo ipotecario ventennale per l’acquisto di un immobile, con una clausola di indicizzazione al franco svizzero. Il rapporto si è estinto anticipatamente nel settembre 2023. Nel conteggio estintivo l’intermediario aveva indicato un importo complessivo di Euro 29.636,24, comprensivo di Euro 16.436,88 a titolo di capitale residuo e di Euro 10.467,96 a titolo di rivalutazione; al pagamento aveva fatto seguito quietanza liberatoria.
La parte ricorrente ha contestato la mancata trasparenza del foglio informativo e la mancata consegna del piano di ammortamento, ha dedotto la nullità delle pattuizioni sugli interessi e l’addebito di oneri non previsti, chiedendo la restituzione dell’importo di Euro 31.050,83 versato per l’indicizzazione delle rate e di Euro 10.467,96 versato per la rivalutazione. L’intermediario ha eccepito l’incompetenza temporale dell’Arbitro e, nel merito, la chiarezza delle pattuizioni.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di incompetenza ratione temporis sollevata dall’intermediario. La censura sulla determinazione del tasso e sull’indicizzazione delle singole rate investe un vizio genetico di un contratto del 2005, anteriore al limite dei sei anni precedenti la presentazione del ricorso previsto dalle disposizioni della Banca d’Italia (sez. I, par. 4). La domanda di nullità di quelle pattuizioni è quindi inammissibile.
Diversa è la sorte della domanda sulla rivalutazione monetaria addebitata in sede di estinzione anticipata. Qui il Collegio ritiene di essere competente, perché il criterio temporale va riferito al momento in cui l’intermediario ha predisposto il conteggio estintivo, e non alla stipula; l’estinzione è avvenuta nel settembre 2023, entro il limite. Il Collegio richiama i propri precedenti sul punto (Coll. Roma, dec. n. 853 del 2025 e dec. n. 5986 del 2024).
Nel merito, l’art. 9 del contratto prevede la doppia conversione del capitale residuo. Il Collegio richiama il Collegio di coordinamento, che ha dichiarato nulla tale clausola per difetto di chiarezza e trasparenza (decc. n. 4135, n. 5855, n. 5866 e n. 5874 del 2015), e la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (causa C-51/17 del 20 settembre 2018), secondo cui anche la clausola sul rischio di cambio deve essere comprensibile nella sua portata concreta. Quanto alla sentenza della Suprema Corte invocata dall’intermediario (Cass. 22 gennaio 2025, n. 1580), il Collegio ne circoscrive la portata: essa esclude solo che il provvedimento dell’AGCM n. 27214 del 2018 valga come presunzione legale di vessatorietà, rimettendo la valutazione al giudice. La valutazione condotta conduce a dichiarare la nullità della clausola, con rideterminazione del capitale residuo.
Sugli addebiti mensili a titolo di oneri e varie, il Collegio ritiene la domanda ammissibile nel limite dei sei anni, trattandosi di condotta tenuta nel corso del rapporto. Nel merito, il piano di ammortamento aggiornato attesta che gli importi corrispondono in parte alle spese amministrative di Euro 5 al mese, contrattualmente previste e quindi dovute, e per il resto all’indicizzazione valutaria, sulla quale l’Arbitro non può entrare nel merito. Non risulta invece alcun addebito per ritardi nei pagamenti. Sono infine inammissibili le domande su TAEG e clausola floor, introdotte per la prima volta nella memoria di replica (sez. VI, par. 1).
Nota della Redazione
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