Fuga e omissione di soccorso: dolo eventuale e onere dimostrativo (Cass. pen. Sez. VII n. 39911 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di fuga di cui all’art. 189, comma 6, cod. della strada è integrato anche in presenza del dolo eventuale, ravvisabile in capo all’utente della strada il quale, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento e con connotazioni tali da evidenziare in termini di immediatezza la concreta eventualità di danno alle persone, non ottemperi all’obbligo di fermarsi. È sufficiente che l’agente, per le modalità di verificazione del sinistro e le complessive circostanze della vicenda, si rappresenti la semplice possibilità che dall’incidente sia derivato un danno alle persone. Quanto al reato di cui all’art. 189, comma 7, cod. della strada, esso richiede l’effettiva presenza di lesioni riportate dalla persona offesa, e chi rivendica l’insussistenza del fatto illecito deve dare compiuta dimostrazione dell’adeguatezza dell’assistenza prestata.
Il Fatto
La Corte di appello di Genova, con sentenza del 28.04.2025, confermava la decisione del Tribunale di Massa Carrara che aveva condannato l’imputata per i reati di cui all’art. 189, commi 6 e 7, cod. della strada. Secondo l’accusa, dopo aver impegnato un incrocio, la conducente si era avveduta dell’arrivo di un ciclista e aveva tentato di controsterzare; il ciclista, costretto a frenare bruscamente, era caduto riportando evidenti lesioni. L’imputata si era poi allontanata senza fornire le proprie generalità.
Avverso la sentenza di secondo grado l’imputata proponeva ricorso per cassazione, lamentando vizio di motivazione e travisamento delle prove in relazione all’affermazione di responsabilità.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il motivo, secondo la Corte, era volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, senza una pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.
La Corte territoriale, osserva il Collegio, aveva evidenziato gli elementi sulla base dei quali risultavano provati il reato di fuga e il reato di omissione di soccorso, confutando la ricostruzione difensiva con una ricostruzione dei fatti coerente con il materiale istruttorio e priva di manifesta illogicità.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ribadisce che l’art. 189, comma 6, cod. della strada è integrato anche dal dolo eventuale: è sufficiente la semplice rappresentazione della possibilità che dall’incidente sia derivato un danno alle persone. Il Collegio richiama sul punto Sez. IV n. 34335 del 2009, Sez. IV n. 17220 del 2012 e Sez. VI n. 21414 del 2013.
La Corte sottolinea come le dichiarazioni dei testi, secondo cui l’imputata si era avveduta dell’arrivo del ciclista provando a controsterzare, e le lesioni evidenti riportate dalla persona offesa, dimostrino la piena contezza dell’incidente con danni alle persone e la scelta di allontanarsi senza fornire le proprie generalità.
Conforme ai principi è anche la configurabilità del reato di cui all’art. 189, comma 7, cod. della strada, che richiede l’effettiva presenza di lesioni, poiché chi rivendica l’insussistenza del fatto illecito deve dare compiuta dimostrazione dell’adeguatezza dell’assistenza prestata, secondo Sez. IV n. 14610 del 2014. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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