Etilometro: irrilevanti i rilievi formali se la verifica periodica è regolare (Cass. pen. Sez. VII n. 39910 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di prova della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, non può dubitarsi del regolare funzionamento dell’etilometro sulla base di meri rilievi formali, quando risulti effettuata la verifica periodica dell’apparecchio nel termine annuale previsto. La doglianza che investa la ritualità dell’omologazione deve essere corredata dall’allegazione o riproduzione della documentazione su cui si fonda, a pena di inammissibilità per violazione del principio di autosufficienza del ricorso.

Il Fatto

La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 23 aprile 2025, ha confermato la decisione del Tribunale di Milano che aveva affermato la responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 186, commi 1 e 2 lett. c) e 2 sexies del d.lgs. n. 285/1992. Avverso tale pronuncia il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi.

Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge e omessa motivazione in ordine alla asserita irregolarità del certificato di omologazione dell’etilometro, già prospettata in appello. Con il secondo e il terzo motivo ha censurato la valutazione della prova relativa al regolare funzionamento dell’apparecchio, sostenendo che la tardività e le omissioni pluriennali delle visite periodiche avrebbero imposto il ritiro dall’uso dello strumento e una nuova visita primitiva.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato inammissibile il primo motivo. Il ricorrente lamentava che la richiesta di omologazione dell’apparecchio, prodotto da una società tedesca, era stata avanzata in Italia da una società diversa, senza regolare rapporto di mandato, in violazione dell’art. 192 del reg. att. Cds, secondo cui l’omologazione e approvazione di prototipi è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi.

La Corte ha rilevato che nel ricorso non viene allegata né riprodotta la documentazione menzionata a sostegno della doglianza, con conseguente inammissibilità del motivo per palese violazione del principio di autosufficienza. La censura, pertanto, non può essere esaminata nel merito.

Quanto al secondo e al terzo motivo, la Corte li ha ritenuti manifestamente infondati. La Corte d’appello aveva dato atto — circostanza pienamente ammessa nel ricorso — che l’apparecchio utilizzato dalla pattuglia era stato correttamente sottoposto alla verifica periodica nel termine annuale previsto. Il buon funzionamento dello strumento era inoltre emerso dalle dichiarazioni dell’operante che aveva seguito i controlli.

La Corte ha precisato che tutte le lamentate irregolarità non inficiano l’attendibilità dell’esame del tasso alcolimetrico, alla luce della rituale verifica del funzionamento dell’apparecchio effettuata nel termine annuale. In tema di prova della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, non può dubitarsi del regolare funzionamento dell’etilometro sulla base di meri rilievi formali, come affermato dai precedenti richiamati (Sez. 4, n. 30793 del 15/02/2022; Sez. 4, n. 31843 del 17/05/2023, Rv. 285065).

Alla inammissibilità del ricorso è seguita, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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