Appello: nuova qualifica del reato presupposto e rispetto del contraddittorio (Cass. pen. Sez. 2 n. 8646 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La diversa qualificazione giuridica del fatto operata dal giudice di appello non determina alcuna violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza né del diritto al contraddittorio, anche alla luce dell’art. 111 Cost. e della giurisprudenza della Corte EDU, quando il fatto ritenuto sia omogeneo rispetto a quello contestato e l’imputato sia stato posto nelle condizioni di conoscere l’accusa e di esercitare le proprie difese. In tema di reato di cui all’art. 648-ter cod. pen., non è necessaria la specifica individuazione del delitto presupposto, essendo sufficiente che la provenienza illecita del denaro risulti dagli atti e sia stata oggetto di sostanziale contestazione. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice dia conto dell’assenza di elementi positivi valorizzabili, non essendo l’incensuratezza di per sé sufficiente a giustificarne la concessione.
Il Fatto
Con sentenza del 19.03.2025 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Napoli nord, per due imputati ha escluso la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. per i reati sub B) e C), dichiarato il reato sub C) estinto per prescrizione (fraudolenta intestazione di beni) e rideterminato la pena per il reato sub B) (artt. 110 e 648-ter cod. pen.). Per il terzo imputato, responsabile del solo capo B), la Corte ha rideterminato la pena, revocato l’interdizione legale e ridotto a cinque anni l’interdizione dai pubblici uffici.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori degli imputati. Due di essi hanno dedotto, con un unico motivo, la mancata concessione delle attenuanti generiche. Il terzo ha dedotto la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., assumendo di essere stato condannato per un fatto diverso da quello contestato, in quanto il giudice di appello avrebbe modificato il reato presupposto, sostituendo la consapevolezza della provenienza mafiosa del denaro con quella generica della sua illiceità.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Quanto al primo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche per i primi due ricorrenti, la Corte ha rilevato che la difesa aveva formulato una richiesta aspecifica, limitandosi a richiamare la minima partecipazione e l’incensuratezza. La motivazione dei giudici d’appello, basata sull’assenza di elementi di particolare significato e sulla valutazione dell’incensuratezza ai sensi dell’art. 133 cod. pen. in sede di commisurazione della pena, è stata ritenuta coerente e congrua.
Sul motivo concernente il preteso difetto di correlazione, la Corte ha ribadito che alcuna violazione è ravvisabile quando il fatto ritenuto in decisione non è eterogeneo rispetto a quello contestato e il capo di imputazione contiene tutti gli elementi costitutivi del reato. Ha richiamato il principio per cui la diversa qualificazione del fatto effettuata in appello non comprime il diritto al contraddittorio, neanche alla luce della regola espressa dalla Corte EDU nella sentenza Drassich c. Italia, potendo l’imputato contestarla con il ricorso per cassazione.
La Corte ha poi escluso che nel caso di specie sia intervenuta una modifica del reato presupposto. Ha osservato che dalla contestazione emergeva la consapevolezza dell’imputato circa l’intestazione fittizia delle quote societarie e l’ostacolo all’identificazione della provenienza delittuosa del denaro. Ha valorizzato gli elementi indicati dalla sentenza impugnata, quali la cautela nei contatti telefonici, le modalità di trasferimento del denaro contante e l’utilizzo di assegni “pro forma” mai incassati, ritenendo corretta l’esclusione dell’aggravante e la configurabilità del reato di reimpiego. La doglianza sul travisamento della prova è stata giudicata generica, volta a sollecitare una non consentita rilettura delle prove.
Infine, con riguardo al diniego delle attenuanti generiche per il terzo ricorrente, la Corte ha richiamato il principio, applicato dopo la modifica dell’art. 62-bis cod. pen. operata dal D.L. n. 92/2008, per cui è sufficiente che il giudice dia conto di aver ritenuto l’assenza di elementi positivi. Ha ritenuto congrua la motivazione della Corte territoriale che aveva negato il beneficio basandosi sull’assenza di elementi positivi e sulla sola generica disponibilità a rendere interrogatorio. I ricorsi sono stati quindi dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 62-bis c.p. – Circostanze attenuanti generiche
- Art. 110 c.p. – Pena per coloro che concorrono nel reato
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 416-bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- Art. 648-ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- Art. 521 c.p.p. – Correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza