Colpa grave dell’utente per furto carta in auto e PIN digitato (ABF Collegio di Torino n. 3101 del 09.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nella controversia sull’utilizzo fraudolento di strumenti di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento assolve l’onere probatorio di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 11/2010 dimostrando l’autenticazione, la corretta registrazione e contabilizzazione delle operazioni e l’assenza di malfunzionamenti. Accertata l’autenticazione, la valutazione si sposta sulla condotta dell’utente, del quale il PSP deve provare la colpa grave anche per presunzioni. Integra colpa grave la condotta di chi ripone lo strumento di pagamento nel bagagliaio di un veicolo in sosta in luogo incustodito, quando il ridotto lasso temporale tra il furto e le operazioni e la corretta digitazione del PIN al primo tentativo facciano ritenere il codice segreto di immediata reperibilità per i malfattori. È irrilevante la mancata ricezione degli SMS alert quando le operazioni si succedano a distanza di pochi minuti.

Il Fatto

Il ricorrente riferisce di aver subito, il 30.12.2025, il furto di una borsa custodita nel bagagliaio dell’auto in sosta, chiusa a chiave, in pubblica via. La borsa conteneva un portatessere con due carte di debito emesse dall’intermediario. Poco dopo, con una delle due carte, venivano eseguiti un prelievo ATM di € 600,00 alle ore 12:07 e un pagamento POS di € 312,00 alle ore 12:11, per complessivi € 912,00.

Il ricorrente ipotizza che il PIN sia stato carpito poco prima al mercatino, mediante un POS malfunzionante usato come espediente. L’intermediario eccepisce che le operazioni risultano autenticate con lettura del CHIP e corretta digitazione del codice, senza tentativi errati, e invoca il rigetto o, in subordine, la franchigia. Dopo il reclamo negativo il ricorrente adisce il Collegio.

La motivazione del Collegio

Il Collegio muove dalla disciplina del d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 di recepimento della PSD2. Richiamando l’orientamento consolidato dell’ABF, ne desume un regime probatorio di favore per l’utente, ispirato al principio del rischio d’impresa, e la sequenza dell’onere probatorio a carico del prestatore: autenticazione, corretta registrazione e contabilizzazione, assenza di anomalie; solo dopo, la prova della colpa grave dell’utilizzatore.

Sul primo versante il Collegio ritiene l’onere assolto. Le operazioni sono state autenticate con la carta originale a microchip e con il PIN, inserito correttamente al primo tentativo per entrambe: il dato emerge dagli ACTION CODE degli estratti, privi di codici di errore. Il sistema a due fattori — possesso e conoscenza — ha quindi funzionato regolarmente, senza malfunzionamenti.

La decisione si concentra poi sulla custodia. Secondo l’orientamento condiviso dei Collegi, citato nella decisione, il furto della borsa lasciata nell’auto chiusa a chiave è di regola connotato da colpa grave, salvo ulteriori circostanze del caso concreto. Nel caso di specie l’auto era in pubblica via, luogo incustodito, e il ricorrente non ha denunciato segni di effrazione: indice presuntivo, per il Collegio, di un veicolo non adeguatamente chiuso o di un’apertura di semplice esecuzione.

Analogo ragionamento vale per il PIN. Il lasso temporale tra furto e prima operazione è ridottissimo, e il codice è stato digitato correttamente al primo tentativo su entrambe le operazioni. Ne deriva, in via presuntiva, che il PIN fosse di immediata reperibilità, dunque custodito insieme alla carta o facilmente associabile ad essa. La tesi della captazione al mercatino resta priva di riscontro: dagli estratti non risultano tentativi di pagamento anteriori, e il ricorrente ha indicato orari discordanti tra modulo di contestazione e denuncia.

Quanto agli SMS alert, il Collegio li ritiene irrilevanti, perché le due operazioni si sono succedute in circa quattro minuti e l’eventuale avviso non avrebbe impedito il danno. Gli elementi presuntivi convergenti fondano così la valutazione di colpa grave: il ricorso è non accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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