Cessione del quinto estinta anticipatamente: rimborsabili le commissioni di distribuzione up front (ABF Collegio di Bari n. 1632 del 23.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di estinzione anticipata di cessione del quinto, la quietanza liberatoria sottoscritta dal cliente all’esito della chiusura del rapporto vale, di regola, come dichiarazione di scienza priva di efficacia negoziale. Essa non preclude l’esercizio di ulteriori pretese quando manchi un preciso riferimento alla determinazione quantitativa e causale di ciò cui si intende rinunciare e non emerga una volontà abdicativa espressa, puntuale e inequivoca. Anche le commissioni di distribuzione configurate come costi up front, ricomprese nel calcolo del TAEG, sono soggette a riduzione pro quota ex art. 125-sexies TUB nel testo applicabile ai contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, come interpretato alla luce della sentenza CGUE 11 settembre 2019, C-383/18 (Lexitor). In mancanza di una clausola pattizia il rimborso si calcola con il criterio suppletivo della curva degli interessi. Le spese di assistenza professionale non sono dovute se non consta un comportamento dell’intermediario gravemente scorretto o dilatorio, o una complessità della controversia.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un prestito rimborsabile mediante cessione del quinto dell’emolumento pensionistico, stipulato il 2 luglio 2020 ed estinto anticipatamente con chiusura al 31/08/2024, lamenta il diniego dell’intermediario al rimborso dei costi corrisposti in unica soluzione e non ancora maturati. Insoddisfatto del reclamo, chiede all’Arbitro la restituzione degli oneri commissionali in proporzione lineare al periodo non usufruito, pari a 71 rate residue su 120, per complessivi euro 2.927,39, oltre interessi legali, e la refusione delle spese di assistenza professionale.

L’intermediario eccepisce l’infondatezza del ricorso. Richiama la quietanza liberatoria con cui il cliente avrebbe dichiarato di aver ricevuto la quota non goduta delle commissioni e di rinunciare a ulteriori somme. Nel merito sostiene che, per i contratti anteriori alla novella dell’art. 125-sexies TUB, sarebbero rimborsabili solo i costi recurring. Invoca inoltre l’art. 27 d.l. 10 agosto 2023, n. 104 (conv. dalla l. 9 ottobre 2023, n. 136) e si oppone alla rifusione delle spese professionali, non contemplate nel procedimento ABF.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce il proprio orientamento consolidato: in assenza di chiara ripartizione tra costi up front e recurring l’intero importo di ciascuna voce va considerato; i costi recurring si quantificano con criterio proporzionale ratione temporis, dividendo l’importo per il numero totale delle rate e moltiplicandolo per quelle residue; l’intermediario deve rimborsare tutte le voci, incluso il premio assicurativo. Richiama poi la sentenza CGUE 11 settembre 2019, C-383/18 (Lexitor), che ha esteso il diritto alla riduzione del costo totale del credito a tutti i costi posti a carico del consumatore, e la decisione ABF Coll. Coord. n. 26525/2019, che ha sancito la rimborsabilità anche degli oneri up front. Il quadro è confermato, per i contratti anteriori al 25 luglio 2021, dall’orientamento condiviso formatosi dopo la Corte Costituzionale n. 263/2022.

Sul primo fronte il Collegio esamina l’eccezione di quietanza liberatoria. Richiamando Cass. civ. n. 9120 del 2015, qualifica l’atto, di regola, come dichiarazione di scienza salvo che ne emergano gli estremi di una vera e propria rinunzia o transazione. Secondo la decisione ABF Coll. Coord. n. 8827/2017, la rinuncia è valida solo se contiene il preciso riferimento all’oggetto e la determinazione quantitativa e causale di ciò cui si abdica, oltre alla volontà espressa in termini non equivoci. Nel caso concreto, sulla scorta di ABF Coll. Milano n. 106/2024, tali condizioni non risultano soddisfatte: nel documento del 01/09/2024 manca la determinazione quantitativa dei costi oggetto di rinuncia rapportati alle somme spettanti. La quietanza non spiega quindi effetto preclusivo.

Nel merito il Collegio rileva due voci: euro 3.903,71 a titolo di commissioni in favore dell’intermediario finanziario e euro 1.044,00 a titolo di commissioni di distribuzione. Quanto alla prima, l’importo di euro 1.440,86 già decurtato in sede di estinzione, calcolato con il criterio negoziale della curva degli interessi, appare corretto. Quanto alla seconda, la clausola ne evidenzia la natura up front, a remunerazione di attività prodromiche alla concessione del finanziamento. Disattesa l’implicita eccezione di carenza di legittimazione passiva, il Collegio ritiene l’esborso soggetto a riduzione pro quota ex art. 125-sexies TUB, trattandosi di costo ricompreso nel TAEG.

In mancanza di una previsione pattizia la quantificazione avviene con il criterio suppletivo della curva degli interessi, che conduce a euro 385,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo al soddisfo. Il Collegio respinge invece la domanda di refusione delle spese di assistenza professionale: non constano evidenze di un comportamento gravemente scorretto o dilatorio dell’intermediario, né di questioni complesse, trattandosi di profili di spiccata serialità (cfr. ABF Coll. Coord. n. 4580/2025). Il ricorso è pertanto accolto in parte, con condanna dell’intermediario al pagamento del contributo alle spese della procedura e al rimborso del versamento iniziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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