Dilazione gratuita e cessione del credito escludono il credito ai consumatori (ABF Collegio di Milano n. 3415 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dilazione di pagamento concessa gratuitamente dal fornitore e successivamente ceduta pro soluto a un intermediario non integra un contratto di credito ai sensi dell’art. 121, comma 1, lett. c), TUB, perché l’art. 122, comma 1, lett. i), TUB esclude espressamente dal perimetro del credito ai consumatori le dilazioni del pagamento di un debito preesistente concesse gratuitamente dal finanziatore. La gratuità dell’operazione è elemento normativo dirimente: esclude gli obblighi informativi precontrattuali e il diritto di recesso ex art. 125-ter TUB. Non ricorre un finanziamento dissimulato quando manca la prova di un contratto di credito tra consumatore e intermediario, di costi del credito a carico del cliente e di un ruolo dell’intermediario nella concessione della rateizzazione o nella valutazione del merito creditizio.
Il Fatto
Il ricorrente riferisce che la moglie ha sottoscritto un abbonamento annuale presso un esercente. Contestualmente, tramite un link ricevuto via SMS, egli avrebbe attivato un finanziamento a proprio nome, ritenendo di firmare una semplice autorizzazione all’addebito diretto SEPA per il pagamento rateale.
Dopo la disdetta dell’abbonamento, il ricorrente scopre l’esistenza del presunto finanziamento e chiede l’annullamento del contratto per violazione degli obblighi di trasparenza e informazione precontrattuale. L’intermediario eccepisce che il rapporto non nasce da un finanziamento, ma da una cessione pro soluto del credito derivante da una dilazione gratuita concessa dall’esercente, e chiede il rigetto per difetto di legittimazione attiva.
La motivazione del Collegio
Il Collegio individua la questione centrale nella qualificazione giuridica dell’operazione: stabilire se essa rientri nel credito ai consumatori, come sostiene il ricorrente, oppure configuri una dilazione commerciale con successiva cessione del credito, come eccepisce l’intermediario.
Dalla documentazione emerge che il ricorrente ha sottoscritto un accordo con cui ha preso atto e accettato la cessione del credito, riconoscendo il proprio debito come certo, liquido ed esigibile verso il cessionario e autorizzando l’addebito diretto delle rate. Lo schema è quello del Buy Now Pay Later nel “modello B” descritto dalla Comunicazione della Banca d’Italia del 28 ottobre 2022.
Il Collegio non nega che la nozione di contratto di credito dell’art. 121, comma 1, lett. c), TUB sia ampia. Ritiene però decisiva l’esclusione dell’art. 122, comma 1, lett. i), TUB, che sottrae alla disciplina le dilazioni di un debito preesistente concesse gratuitamente. La gratuità è verificata in concreto: l’importo totale di € 785,00 corrisponde esattamente al prodotto della rata di € 32,70 per 24 rate, senza interessi o altri oneri.
Esclusa l’applicazione delle tutele del Capo II del Titolo VI TUB — modulo SECCI/PIES e recesso — il Collegio verifica l’assenza degli indici del finanziamento dissimulato. Manca la prova di un contratto di credito tra consumatore e intermediario, di costi del credito e di un ruolo dell’intermediario nella rateizzazione o nella valutazione del merito creditizio. Il ricorso è quindi rigettato nel merito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 121 TUB – Definizioni
- Art. 122 TUB – Ambito di applicazione
- Art. 125-ter TUB – Recesso del consumatore