Furto carta e uso PIN: presunzione di colpa grave per custodia negligente (ABF Collegio di Bologna n. 946 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di utilizzo fraudolento di carta di debito sottratta, la prova della colpa grave dell’utilizzatore può essere raggiunta dall’intermediario mediante presunzioni semplici. Tra gli indizi rilevanti rientrano l’assenza di tentativi errati di digitazione del PIN, il breve lasso temporale tra il furto e le operazioni disconosciute e la sottrazione congiunta di più strumenti di pagamento, tutti utilizzati. A ciò si aggiunge la maggiore rigorosità richiesta quando il furto avviene in un luogo pubblico o aperto al pubblico. Esclusa ogni altra plausibile spiegazione dell’utilizzo corretto del codice segreto, resta integrato l’elemento soggettivo che esonera l’intermediario dal rimborso.
Il Fatto
La ricorrente riferisce di aver subito, in data 08/09/2025, la sottrazione dello zaino custodito nell’autovettura, verosimilmente durante la sosta nel parcheggio di un centro commerciale, dove aveva tutti i finestrini abbassati. Nello zaino si trovavano il portafoglio e tre strumenti di pagamento, tra cui una carta di debito. Con quella carta, nelle more del blocco, venivano effettuati un pagamento POS di € 181,06 e un prelievo ATM di € 600,00, per complessivi € 781,06.
La ricorrente nega di aver mai comunicato il PIN a terzi né di averlo conservato con la carta, presenta reclamo all’intermediario e, ottenuto riscontro negativo, si rivolge all’Arbitro chiedendo la restituzione della somma. L’intermediario resiste, eccependo la colpa grave per la custodia imprudente e sostenendo che il furto non è qualificabile come furto con destrezza.
La motivazione del Collegio
In via preliminare il Collegio affronta il profilo della legittimazione passiva: il ricorso era indirizzato a un intermediario diverso da quello che si è costituito. Richiamando la propria decisione n. 3077/2023, l’Arbitro ritiene di poter pronunciare nei confronti del soggetto spontaneamente intervenuto, effettivo titolare del rapporto, non contestato dalle altre parti, secondo logica di semplificazione ed economia procedurale.
Nel merito, la questione riguarda la richiesta di ripetizione di somme sottratte mediante uso fraudolento della carta. Il quadro normativo è dato dal d.lgs. n. 11/2010, in particolare dagli artt. 5, 7, 10 e 11. L’art. 10 inverte l’onere della prova a carico del prestatore di servizi di pagamento, ma tale prova può essere fornita con indizi chiari, precisi e concordanti. Il Collegio richiama le decisioni del Collegio di coordinamento n. 897/2014 e n. 22745/2019, secondo cui la regolarità formale dell’autenticazione non basta di per sé, ma la colpa grave può desumersi dalle modalità esecutive dell’operazione.
Nel caso concreto, le operazioni risultano autenticate con doppio fattore SCA: utilizzo fisico della carta con microchip e digitazione del PIN. Il Collegio osserva che, senza la disponibilità del codice segreto, dopo tre tentativi falliti la carta sarebbe stata catturata dall’apparecchiatura; ciò non è avvenuto, e l’autore ha avuto immediata disponibilità del PIN. Richiamando la perizia commissionata al Politecnico di Torino, il Collegio esclude che il codice possa essere estratto dal chip con risorse e tempi limitati.
Quanto alle modalità del furto, il Collegio nega la qualificazione come furto con destrezza, che presuppone la sottrazione dalla sfera di controllo della vittima con modalità violente o fraudolente. Il furto in luogo pubblico impone invece una soglia di attenzione maggiore. Rilevano inoltre la sequenza temporale strettissima tra il furto (ore 15:45) e la prima operazione (ore 15:59) e la sottrazione congiunta di più strumenti di pagamento, tutti utilizzati. Questi elementi convergono nell’integrazione della colpa grave, con conseguente rigetto del ricorso.
Nota della Redazione
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