Segnalazione in SIC, preavviso e onere della prova a carico dell’intermediario (ABF Collegio di Bologna n. 945 del 03.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La segnalazione a un sistema di informazioni creditizie è legittima sul piano formale solo se l’intermediario prova l’effettiva ricezione del preavviso da parte del cliente e il decorso del termine di quindici giorni prima della visibilità del dato. Sul piano sostanziale, la segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi richiede una valutazione complessiva dell’esposizione e una difficoltà economica stabile e non transeunte, da accertare ex ante. La violazione dell’obbligo di preavviso in Centrale Rischi non integra un presupposto di legittimità della segnalazione, ma l’inadempimento di un obbligo di trasparenza, che legittima il risarcimento solo se il ricorrente prova il danno specifico. Il danno all’immagine da segnalazione illegittima non è in re ipsa e deve essere allegato e dimostrato.

Il Fatto

Il ricorrente è stato segnalato in SIC e in Centrale Rischi per ritardi nei pagamenti relativi a due finanziamenti e a una carta revolving. Contesta la mancanza dell’informativa privacy, l’assenza di un idoneo preavviso e, per la segnalazione a sofferenza in CR, anche il difetto dei presupposti sostanziali. Chiede la cancellazione delle negatività e il riconoscimento di un danno all’immagine pari a euro 5.000.

L’intermediario si costituisce e deduce che per la carta di credito non vi sono segnalazioni, che il ricorrente ha attestato la presa visione dell’informativa privacy, che i preavvisi sono stati resi disponibili nell’area personale come previsto dalle condizioni contrattuali e che la situazione di insolvenza era effettiva. Chiede il rigetto del ricorso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto le segnalazioni in SIC. Quanto alla carta di credito, l’intermediario documenta l’assenza di segnalazioni, per cui l’analisi si concentra sui due finanziamenti. I presupposti sostanziali sussistono, essendo documentati numerosi ritardi nella restituzione del prestito. La doglianza sulla mancata sottoscrizione del modulo privacy è infondata: dal contratto risulta la sottoscrizione della presa visione dell’informativa, equivalente alla sottoscrizione esplicita del modulo, secondo il richiamato Coll. Bari, dec. 11182/2019.

Sul piano formale, il Collegio ricostruisce la normativa applicabile: l’art. 125, comma 3, TUB, e l’art. 5, comma 6, del Codice di deontologia, che impone l’avviso dell’imminente registrazione e il decorso di almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso. Richiama il Collegio di Coordinamento, dec. 9311/2016, e la dec. 4632/2023, secondo cui l’obbligo di preavviso riguarda tutte le persone fisiche, anche non consumatori, e costituisce requisito di legittimità del trattamento. Trattandosi di normativa di garanzia, l’intermediario deve rispettarla con puntualità.

Nel caso concreto, il preavviso è stato inviato il 14.11.2023 mediante inserimento nell’area personale, preceduto da un SMS dal contenuto sufficientemente chiaro, e la modalità era prevista dalle clausole contrattuali: essa è pertanto valida. Tuttavia la prima segnalazione è avvenuta nello stesso mese di novembre 2023, senza il rispetto del termine di quindici giorni, poiché l’intermediario non ha provato la data esatta della visibilità, che avrebbe dovuto essere posteriore al 29.11.2023. Da qui l’obbligo di cancellare la segnalazione di novembre 2023, ferme le successive.

Quanto alla Centrale Rischi, il ricorrente contesta il difetto di preavviso. L’intermediario esibisce copia della comunicazione, ma non prova l’effettiva ricezione. Il Collegio richiama il Collegio di Coordinamento, dec. 4519/2023: l’informativa ex art. 125, comma 3, TUB non è presupposto di legittimità della segnalazione, ma adempimento di un obbligo di trasparenza, la cui violazione può dare luogo solo a tutela risarcitoria. Il ricorrente non dimostra il danno specifico, né il difetto del preavviso, secondo l’art. 2697 c.c.; il principio della dec. 1642/2019 esclude il danno in re ipsa per l’illecito procedurale.

Nel merito, il Collegio verifica i presupposti della segnalazione a sofferenza richiamando la dec. 1317/2023 del Collegio di Coordinamento: serve una stabile e consolidata incapacità di onorare i debiti, da valutarsi ex ante. La documentazione evidenzia ritardi e omissioni nel pagamento delle rate, così che la difficoltà non transitoria risulta legittimamente segnalata. La domanda risarcitoria per danno all’immagine è rigettata per difetto di prova, secondo l’orientamento costante richiamato. Il ricorso è quindi accolto solo in parte, con cancellazione del dato di novembre 2023 e condanna dell’intermediario al contributo alle spese e al rimborso in favore del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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