Furto carta e PIN al primo tentativo esclude colpa grave (ABF Collegio di Milano n. 3414 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il prestatore di servizi di pagamento che invochi la colpa grave dell’utilizzatore deve provare l’autenticazione dell’operazione e indicare gli elementi di fatto dai quali la colpa si desuma in via presuntiva. Il corretto inserimento del PIN al primo tentativo fonda una presunzione di custodia congiunta del codice con la carta soltanto se l’utilizzo fraudolento segue alla sottrazione in un lasso di tempo talmente ristretto da rendere non plausibile ogni altra modalità di acquisizione del codice. Ove tra il furto e il prelievo intercorrano circa quaranta minuti, l’indice presuntivo non raggiunge l’affidabilità necessaria e la residua incertezza non può risolversi in danno dell’utilizzatrice. Esclusa la colpa grave, l’intermediario è tenuto al rimborso delle operazioni non autorizzate, con applicazione della franchigia di 50 euro prevista in caso di furto dello strumento di pagamento.
Il Fatto
La ricorrente riferisce che il 21 agosto 2025, intorno alle 18:30, mentre si trovava nel parcheggio di un supermercato e si chinava a raccogliere alcune monete cadute a terra, ignoti le sottraevano la borsa con la carta di credito e lo smartphone. Attivatasi per il blocco, constatava due prelievi non autorizzati di 500 euro ciascuno, eseguiti alle 19:11 e alle 19:13 presso uno sportello ATM di altro intermediario.
Presentata denuncia e reclamo, l’intermediario respingeva la richiesta. Sosteneva che le operazioni erano state autenticate con lettura del microchip e corretto inserimento del PIN al primo tentativo e che la rapidità dell’uso, entro circa quaranta minuti dal furto, faceva presumere che il codice fosse conservato insieme alla carta, con negligenza inescusabile della cliente. La ricorrente ha quindi adito l’Arbitro chiedendo il rimborso di 1.000 euro.
La motivazione del Collegio
Il Collegio muove dall’art. 10 del D.Lgs. n. 11/2010, che pone a carico del prestatore di servizi di pagamento la prova dell’autenticazione e della regolare esecuzione dell’operazione, nonché l’onere di indicare gli elementi di fatto dai quali desumere in via presuntiva la colpa grave dell’utilizzatore, secondo l’indirizzo del Collegio di Coordinamento n. 22745/2019.
I log prodotti, corredati di legenda, documentano che entrambi i prelievi sono stati eseguiti con carta fisicamente presente, dotata di microchip, e con corretto inserimento del PIN al primo tentativo. La prova dell’autenticazione forte, mediante i fattori del possesso e della conoscenza, è dunque raggiunta.
Il nodo è però la colpa grave, che l’intermediario fonda su un unico indice: il PIN digitato correttamente e subito. Il Collegio ricorda che tale circostanza fonda una presunzione di custodia congiunta del codice con la carta solo quando l’uso fraudolento avviene in un intervallo talmente breve da escludere ogni altra modalità di acquisizione. Nel caso concreto il primo prelievo è stato effettuato circa quaranta minuti dopo la sottrazione: un lasso di tempo che colloca la vicenda in una zona grigia, nella quale l’indice presuntivo non raggiunge il livello di affidabilità richiesto. La residua incertezza non può risolversi in danno dell’utilizzatrice.
Il Collegio aggiunge che le modalità del furto, compiuto con destrezza e con approccio ingannevole, escludono la colpa grave, come già ritenuto in un caso analogo (Collegio di Milano n. 5473 del 06 giugno 2025). Nessuna negligenza può del resto imputarsi alla cliente, che ha contattato il call center ottenendo il blocco alle 19:14, un minuto dopo la seconda operazione.
Venuta meno la prova della colpa grave, l’intermediario è tenuto al rimborso. Trova però applicazione la franchigia dell’art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 11/2010, che in caso di furto lascia a carico dell’utilizzatore le perdite fino a 50 euro. Il ricorso è quindi accolto parzialmente, con condanna al pagamento di 950 euro, oltre interessi legali dalla data del reclamo sino al saldo effettivo, secondo il richiamato Collegio di Coordinamento n. 5304/2013. Disposta inoltre la corresponsione del contributo di 200 euro alla Banca d’Italia e del rimborso di 20 euro alla ricorrente.
Nota della Redazione
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