Truffa sul bonifico: nessun rimborso se il pagamento è autorizzato dal cliente (ABF Collegio di Roma n. 162 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il bonifico eseguito direttamente dal cliente, ancorché indotto in errore da un terzo truffatore, costituisce operazione autorizzata e non rientra nell’ambito applicativo degli artt. 10 ss. d.lgs. n. 11/2010 in materia di operazioni non autorizzate. La banca non è responsabile della dinamica truffaldina quando questa si svolge su canali non riferibili all’intermediario. Restano applicabili il Titolo II del medesimo decreto e la disciplina codicistica, ma la diligenza richiesta all’utente comprende la capacità di riconoscere le forme di accalappiamento diffuse sulla rete. La richiesta di storno avanzata a distanza di giorni su un bonifico istantaneo non integra un inadempimento dell’intermediario, che ha tentato il recupero senza esito.
Il Fatto
La ricorrente, convinta di acquistare online un elettrodomestico, esegue in data 02.03.2025 un bonifico di € 231,50 sull’IBAN indicato nel sito del venditore. Solo successivamente si accorge di essere vittima di una truffa. Esperita senza esito la fase di reclamo, si rivolge all’Arbitro chiedendo il rimborso della somma e lamentando il ritardo della banca nella procedura di recall.
L’intermediario resiste osservando che l’operazione è stata disposta personalmente dalla ricorrente e chiede il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio muove dalla qualificazione dell’operazione. Il bonifico del 02.03.2025 ricade sotto il d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 di recepimento della PSD2 (Direttiva 2015/2366/UE). Tuttavia, dall’analisi della vicenda emerge che il pagamento è stato eseguito e autorizzato dalla stessa ricorrente, la quale, indotta in errore, riteneva di corrispondere il prezzo dell’acquisto.
Il Collegio richiama la propria precedente giurisprudenza: non si tratta di operazione eseguita da terzi non autorizzati, bensì di un pagamento disposto dalla ricorrente, sia pure indotta in errore da terzi (Coll. Roma, decisione n. 22301/2021). Nella stessa linea si è escluso che la ricarica contestata integri un’operazione non autorizzata e sfugga così all’ambito applicativo della normativa di settore (Coll. Roma, decisione n. 10692/2022).
Il Collegio non trascura l’orientamento di altri collegi territoriali, che valorizza il profilo della sicurezza e protezione dell’utente: l’inapplicabilità degli artt. 10 ss. d.lgs. n. 11/2010 alle operazioni cosiddette “sotto dettatura” non esclude l’operatività delle altre disposizioni del decreto, segnatamente il Titolo II sui diritti e obblighi delle parti, né della generale disciplina codicistica (Coll. Roma, decisione n. 361/2025; Coll. Milano, decisione n. 8435/2023; Coll. Napoli, decisione n. 6488/2023).
Applicando tale griglia al caso concreto, il Collegio esclude ogni responsabilità dell’intermediario nella dinamica che ha indotto l’utente all’operazione: la truffa non si è svolta su canali riferibili alla banca resistente. Le informazioni fraudolente in cui la ricorrente si è imbattuta rientrano tra le forme di accalappiamento ormai note anche al navigatore non espertissimo, come stigmatizzato dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 3498/2012.
Quanto alla lamentata tardività del recall, l’intermediario ha affermato di aver tentato inutilmente il recupero delle somme, con esito negativo. Il Collegio sottolinea che il bonifico è stato disposto in modalità istantanea e che la richiesta di storno è stata avanzata dalla ricorrente solo dopo sei giorni, in data 08.03.2025.
Infine, è respinta la contestazione sulla mancata adozione del sistema VoP (Verification of Payee): la disposizione richiamata dall’art. 5-quater del Regolamento UE 2024/866 è entrata in vigore il 09.10.2025 e non trova applicazione alla controversia. Il ricorso è pertanto respinto.
Nota della Redazione
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