Correzione dell’errore materiale sull’orario dei prelievi e prova dell’autenticazione delle operazioni disconosciute (ABF Collegio di Milano n. 4313 del 13.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni di pagamento non autorizzate, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 11/2010 è onere del prestatore di servizi di pagamento provare che l’operazione è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata. La prova della regolarità formale fondata sulla mera registrazione dell’utilizzo della carta e del PIN non è sufficiente a superare tale onere quando emergano palesi anomalie che ne inficiano l’attendibilità. La discrasia tra i documenti prodotti dall’intermediario sugli orari delle operazioni, non risolta in sede decisionale, integra un errore decisivo sulla circostanza fattuale e impone la correzione del provvedimento. Un intervallo di soli otto secondi tra due prelievi presso ATM distinti e distanti rende materialmente impossibile l’esecuzione con la medesima carta fisica da parte della stessa persona.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto la restituzione di € 2.000,00 relativi a due prelievi eseguiti il 24.03.2025 dopo il furto della carta di debito. L’intermediario si era opposto sostenendo che le operazioni erano state autenticate con l’uso della carta fisica e la digitazione del PIN corretto. Con la decisione n. 2257 del 12.03.2026 il Collegio aveva respinto il ricorso, fondando la presunzione di colpa grave sul ristretto arco temporale tra furto e utilizzi fraudolenti.

Il ricorrente ha proposto istanza di correzione di errore materiale, rilevando che il secondo prelievo risultava autorizzato alle ore 10:42:00 e non alle 10:44:51. La distanza di otto secondi tra i due prelevi, presso ATM distanti 250 metri, avrebbe reso impossibile l’esecuzione con la stessa carta e deposto per la clonazione.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha anzitutto verificato la tempestività dell’istanza, presentata il 25.03.2026 a fronte della decisione comunicata il 12.03.2026, nel termine di trenta giorni previsto dalle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, Sezione VI, par. 5.

Nel merito, l’istanza è stata ritenuta fondata. Dall’esame della documentazione prodotta dall’intermediario è emerso che, accanto ai log del giornale di fondo che riportano le 10:44:51, l’inquiry delle operazioni indica per la seconda transazione un orario di autorizzazione alle ore 10:42:00. La discrasia tra i dati non era stata risolta in sede di decisione, ove si era considerato unicamente l’intervallo più ampio di circa tre minuti.

Secondo il Collegio, l’errore nell’apprezzamento di tale circostanza fattuale, specificamente dedotta dal ricorrente in sede di repliche, assume carattere decisivo e inficia la motivazione. Un intervallo di soli otto secondi tra due prelievi presso sportelli ATM fisicamente distinti e distanti 250 metri rende materialmente impossibile che le operazioni siano state compiute dalla stessa persona con la medesima carta.

Tale rilievo, contrariamente a quanto ritenuto nella decisione emendata, non incide soltanto sulla valutazione della condotta del cliente, ma mette in discussione la stessa prova della corretta autenticazione secondo i criteri SCA, a fronte dell’intrinseca contraddittorietà delle evidenze documentali versate in atti dall’intermediario. Richiamando l’art. 10 del D.Lgs. n. 11/2010, il Collegio ha ribadito che la prova della regolarità formale dell’operazione non basta quando emergano palesi anomalie.

In accoglimento dell’istanza, la decisione n. 2257/26 è stata emendata e il ricorso originario accolto. L’intermediario è stato condannato a corrispondere al ricorrente € 2.000,00, oltre € 200,00 alla Banca d’Italia quale contributo alle spese e € 20,00 al ricorrente per il rimborso della somma versata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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