Furto delle carte e colpa grave del cliente (ABF Collegio di Milano n. 901 del 03.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di utilizzo fraudolento di carte di pagamento, la conformità delle operazioni alla strong customer authentication prevista dal d. lgs. n. 11/2010, come modificato dal d. lgs. n. 218/2017 di recepimento della direttiva 2015/2366/UE, costituisce il prius logico dell’accertamento sulla colpa grave dell’utilizzatore. Ove le tracciature attestino l’uso della carta fisica con chip e PIN e l’assenza di anomalie, spetta al cliente vincere la presunzione che il codice fosse custodito unitamente allo strumento. Il ristretto lasso temporale tra il furto e la prima operazione può fondare tale presunzione. Essa, tuttavia, non si estende automaticamente alle operazioni successive: se tra il primo prelievo e i pagamenti seguenti intercorre un intervallo idoneo, l’omessa attivazione del servizio di SMS alert rileva nel bilanciamento e consente il rimborso parziale.

Il Fatto

La ricorrente riferisce di aver subito, in metropolitana, il furto del bancomat e della carta di credito custoditi in una borsa a tracolla chiusa a cerniera. Dopo un controllo tramite home banking rilevava quattro operazioni non riconosciute. Provvedeva al blocco delle carte tramite i numeri verdi pochi minuti dopo e sporta denuncia il giorno seguente. Ottiene dall’intermediario il disconoscimento della sola transazione di importo minore e chiede quindi il rimborso delle ulteriori operazioni, per complessivi € 1.561,61.

L’intermediario eccepisce in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva, per effetto di un conferimento di ramo d’azienda relativo alle attività di monetica, precisando di essersi costituito in nome e per conto del diverso intermediario subentrato, munito di procura speciale. Nel merito sostiene la regolarità delle operazioni, autenticate con chip e PIN, e deduce la negligente custodia del codice da parte della cliente.

La motivazione del Collegio

Il Collegio risolve in premessa la questione processuale: la decisione viene resa nei confronti dell’intermediario passivamente legittimato, costituitosi tramite procuratore in forza della procura rilasciata dal soggetto subentrato nel ramo d’azienda. Nessuna conseguenza invalidante deriva dunque dall’eccezione.

Sul piano sostanziale, il Collegio richiama la disciplina dei servizi di pagamento e la ripartizione degli oneri probatori in caso di operazioni disconosciute. La responsabilità dell’impresa per gli utilizzi fraudolenti opera solo quando questi non siano stati cagionati da frode, dolo o colpa grave del cliente. La verifica della strong customer authentication, realizzata con almeno due fattori indipendenti tra conoscenza, inerenza e possesso, precede logicamente ogni valutazione sulla condotta dell’utilizzatore.

Dalle tracciature informatiche emerge che i pagamenti pagobancomat sono stati eseguiti con tecnologia chip/PIN, come attestano le diciture “on line chip” e “PIN”. Quanto al prelievo da ATM, i codici G70-G72 e la dicitura “Anomalia:00” documentano la corretta lettura della carta e la digitazione del codice. Il Collegio richiama il proprio orientamento consolidato, secondo cui in presenza di tali codici e dell’assenza di anomalie deve ritenersi provata la digitazione del PIN: se il codice non fosse stato inserito o fosse stato errato, il sistema avrebbe segnalato un’anomalia.

Accertata la conformità a SCA, resta da verificare la colpa grave. La prima operazione disconosciuta segue di circa quindici minuti il furto, in un contesto di ridotta distanza tra il luogo della sottrazione e quello del prelievo. Tali circostanze, pur a fronte della negazione della ricorrente, lasciano presumere che il PIN fosse conservato insieme alla carta, in violazione degli obblighi contrattuali e normativi di custodia.

Un indizio contrario emerge però dall’intervallo tra le operazioni: il prelievo avviene alle 17:45, i pagamenti alle 18:12. Non risulta attivato alcun servizio di SMS alert e l’intermediario si limita ad affermarne l’inutilità in ragione della rapidità della sequenza. Il Collegio ritiene invece che un lasso di ventisette minuti tra il primo prelievo e i pagamenti successivi avrebbe consentito alla cliente, ove avvisata, di bloccare tempestivamente la carta e di impedire le operazioni ulteriori. Il ricorso è pertanto accolto parzialmente, con condanna dell’intermediario al pagamento di € 62,00, oltre al contributo alle spese della procedura e al rimborso versato per la presentazione del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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