Estinzione anticipata cessione del quinto: rimborso pro quota dei costi recurring (ABF Collegio di Bologna n. 8 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio estinti anticipatamente e sottoscritti prima del 25 luglio 2021, il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito si determina secondo l’originario art. 125-sexies Tub, come interpretato alla luce della sentenza Lexitor e della sentenza n. 263/22 della Corte costituzionale. I costi di natura recurring vanno rimborsati per la quota non maturata secondo il criterio proporzionale ratione temporis; per i costi di natura up front è equo il ricorso al criterio contrattuale della curva degli interessi. La commissione di distribuzione, in quanto riferita ad attività prodromiche alla stipula, è voce up front e non retrocedibile. L’indennizzo per estinzione anticipata è legittimo entro i limiti del comma 2 dell’art. 125-sexies Tub.
Il Fatto
La ricorrente aveva stipulato nel 2019 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente nel novembre 2023, in corrispondenza della rata 48 sulle 120 complessive. Proposto invano reclamo, ha adito l’ABF chiedendo in via principale il rimborso degli oneri non maturati per € 2.322,40 secondo il criterio del pro rata temporis e, in via subordinata, l’applicazione della curva degli interessi ai soli oneri up front, oltre alla restituzione delle quote in eccedenza, alla refusione delle spese e agli interessi legali.
L’intermediario ha replicato di aver già rimborsato € 876,27, calcolati secondo il criterio della curva degli interessi, sostenendo la natura non ripetibile delle commissioni di distribuzione e contestando la richiesta di restituzione della penale di estinzione e delle spese legali.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha ricostruito il quadro normativo applicabile, richiamando l’art. 125-sexies, primo comma, Tub e rilevando che, per i contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, opera l’originaria formulazione della norma, interpretata alla luce della decisione CGUE C-383/18 dell’11 settembre 2019 e della sentenza n. 263/22 della Corte costituzionale. Da tali pronunce discende il diritto del consumatore alla riduzione proporzionale degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.
Il Collegio ha escluso che il quadro sia mutato per effetto dell’art. 27 del D.L. n. 104/2023, convertito con legge n. 136/2023, che ha fatto salva l’applicazione delle disposizioni vigenti alla data di sottoscrizione per le estinzioni anticipate dei contratti anteriori.
Passando all’esame delle singole voci, il Collegio ha qualificato le commissioni di distribuzione come costi up front, in quanto riferite ad attività prodromiche alla stipula, confermando che tutti i costi, salvo imposte e oneri erariali, sono astrattamente retrocedibili. Le commissioni a favore dell’intermediario, indicate in contratto come ripetibili secondo la curva degli interessi, presentano invece natura recurring e risultano già integralmente rimborsate in base al criterio contrattuale ritenuto legittimo.
Applicando i criteri indicati e scomputando quanto già corrisposto, il Collegio ha quantificato il rimborso complessivo in € 1.031,00. Ha respinto la domanda di restituzione delle quote asseritamente versate in eccedenza, non risultando in atti alcuna documentazione idonea a comprovare la circostanza.
Quanto alla penale di estinzione anticipata, il Collegio ha richiamato il comma 2 dell’art. 125-sexies Tub, che riconosce al finanziatore un indennizzo equo entro l’1 per cento dell’importo rimborsato in anticipo. Poiché la ricorrente non ha allegato le ragioni dell’assenza di oggettiva giustificazione e non ricorrono le ipotesi di esclusione del comma 3, l’applicazione dell’indennizzo è stata ritenuta legittima. Sono stati riconosciuti gli interessi legali dalla data del reclamo, mentre sono state escluse le spese legali, non emergendo un comportamento dell’intermediario gravemente scorretto o dilatorio.
Nota della Redazione
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