Riconoscimento del reo nei fotogrammi e attenuante art. 62 n. 4 (Cass. pen. Sez. 5 n. 885 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento dell’imputato nel soggetto ritratto nei fotogrammi estratti dalle registrazioni delle telecamere di sicurezza, effettuato da personale di polizia giudiziaria che vanti una pregressa conoscenza personale dello stesso, ha valore di indizio grave e preciso, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito. L’efficacia dimostrativa della percezione diretta è legittima quando la sovrapponibilità dei tratti sia di tale evidenza da non richiedere l’analisi antropometrica, purché il riconoscimento sia espresso in modo diretto e in termini di certezza. La diminuzione di pena per la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., ai sensi dell’art. 65 cod. pen., non deve essere necessariamente calcolata nella misura di un terzo, ma in misura non eccedente un terzo. Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato con l’indicazione di plausibili ragioni a sostegno del rigetto, senza che sia necessaria la stretta contestazione di tutti gli elementi favorevoli dedotti dall’imputato.
Il Fatto
La Corte d’appello di Caltanissetta aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato due imputati alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 667,00 di multa ciascuno, previa concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., per il reato di furto in abitazione aggravato ai sensi degli artt. 624-bis e 625, commi 2 e 5, cod. pen., per aver agito in tre persone e con violenza sulle cose.
Il furto era stato perpetrato all’interno di un fabbricato rurale, dopo il taglio della recinzione metallica e la rottura del vetro della veranda. L’identificazione degli autori era avvenuta grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza, danneggiato dagli stessi malviventi dopo essersi accorti della sua presenza. Gli imputati proponevano ricorso per cassazione deducendo, tra l’altro, vizi di motivazione in ordine alla prova della loro presenza sul luogo del delitto e al riconoscimento fotografico, la nullità della sentenza per l’elemento soggettivo e doglianze sul trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi, ritenendo infondate tutte le doglianze. Quanto alla dedotta impossibilità di attribuire agli imputati la recisione della recinzione, i giudici di legittimità hanno evidenziato che la prova dell’esistenza di una recinzione a presidio del fondo era stata correttamente desunta dalle dichiarazioni della persona offesa, riscontrate dalla presenza di un cancello in ferro sempre chiuso e di un impianto di videosorveglianza volutamente neutralizzato. Tali elementi, uniti alla presenza di mobili e di una cassetta postale, escludevano che il luogo potesse essere confuso con una discarica, rendendo manifestamente illogica la tesi difensiva circa l’elemento soggettivo. Le censure sono state quindi valutate come generiche e dirette a ottenere una inammissibile rivalutazione del merito.
Con specifico riferimento al riconoscimento dell’imputato nei fotogrammi, la Corte ha richiamato il principio per cui il riconoscimento operato dalla polizia giudiziaria che abbia pregressa conoscenza personale del soggetto ha valore di indizio grave e preciso, e ha precisato che nella fattispecie l’individuazione non era avvenuta tramite comparazione antropometrica, ma attraverso una percezione diretta, espressa in termini di certezza, ritenuta evidente e riscontrata da altri elementi indiziari.
In relazione al trattamento sanzionatorio, la Suprema Corte ha chiarito che l’art. 65 cod. pen. non impone una diminuzione fissa nella misura massima di un terzo per le circostanze attenuanti, ma una riduzione non eccedente tale limite, con conseguente correttezza della pena applicata. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, la motivazione fondata sulla negativa personalità desumibile dai precedenti penali e sulla mancanza di elementi positivi è stata ritenuta adeguata e incensurabile, alla luce del principio per cui il giudice non è tenuto a valorizzare tutti gli elementi favorevoli dedotti dalle parti.
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Nota della Redazione
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