Sospensione condizionale e raggiunta maggiore età: effetti sul casellario (Cass. pen. Sez. VII n. 38131 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La condanna a pena detentiva, anche se condizionalmente sospesa, pronunciata dal tribunale per i minorenni non viene meno per effetto del raggiungimento della maggiore età da parte del condannato. Il raggiungimento della maggiore età comporta soltanto l’eliminazione dell’iscrizione nel casellario giudiziario dei provvedimenti diversi da quelli relativi a condanne a pena detentiva, che restano iscritti ai sensi dell’art. 5, comma 4, d.P.R. n. 313/2002. I più ampi limiti di pena previsti dall’art. 163, commi 2 e 3, cod. pen. per ragioni di età operano solo quando entrambi i reati siano stati commessi entro i limiti di età ivi previsti. In tema di furto, la restituzione della refurtiva costituisce post factum non valutabile ai fini della configurabilità dell’attenuante del danno di particolare tenuità.

Il Fatto

La ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ha riformato la pronuncia del Tribunale di Bari, applicando le attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti e rideterminando la pena per il reato di cui all’art. 624-bis cod. pen..

Davanti alla Corte di cassazione la ricorrente deduce l’erronea applicazione dell’art. 163 cod. pen., sostenendo che la condanna a pena sospesa subita da minorenne non potrebbe precludere il riconoscimento della sospensione condizionale, e lamenta il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il motivo relativo all’art. 163 cod. pen. e lo giudica manifestamente infondato. Il raggiungimento della maggiore età non cancella la condanna a pena detentiva condizionalmente sospesa pronunciata dal tribunale per i minorenni: esso determina soltanto l’eliminazione dell’iscrizione nel casellario giudiziario per i provvedimenti diversi da quelli concernenti pene detentive, ai sensi dell’art. 5, comma 4, d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313. La stessa norma esclude espressamente l’eliminazione per le condanne a pena detentiva, anche se sospesa, come nella specie.

La Corte aggiunge una considerazione autonoma e assorbente: i più ampi limiti previsti, per ragioni di età, dall’art. 163, commi 2 e 3, cod. pen. si applicano solo quando sia il primo sia il secondo reato siano stati commessi quando l’imputato rientrava nei limiti di età ivi indicati. Il precedente richiamato (Sez. I n. 42822 del 2016) conferma questa lettura restrittiva.

Quanto al secondo motivo, la Corte rileva che la Corte di appello ha motivato adeguatamente il diniego dell’attenuante dell’art. 62, n. 4, cod. pen., valorizzando il valore dei beni sottratti — circa 65 euro — e l’offensività della condotta nel suo complesso. La motivazione è esente da vizi logici e pertanto insindacabile.

La Corte ribadisce che, ai fini della tenuità del danno nel furto, il valore economico dei beni sottratti deve essere pressoché irrilevante: richiama sul punto Sez. V n. 23152 del 2025 (furto di una scopa ricaricabile del valore di 159 euro) e Sez. IV n. 6635 del 2017 (merce del valore di 82 euro). Afferma inoltre che l’entità del danno va verificata al momento della consumazione del reato, costituendo la restituzione della refurtiva un post factum non valutabile (Sez. V n. 19728 del 2019). Nel furto in abitazione, infine, il giudice deve considerare anche il danno morale legato al patimento della vittima per l’intrusione nella propria dimora (Sez. V n. 28110 del 2024).

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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