Colpa grave del cliente per prelievi con PIN esclude rimborso per furto (ABF Collegio di Milano n. 147 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La condotta del cliente che subisca il furto della borsa appoggiata allo schienale della sedia o depositata a terra, in un luogo pubblico come un centro commerciale o un ristorante, è generalmente connotata da colpa grave, perché la soglia di attenzione dell’utilizzatore deve innalzarsi in ragione della libera accessibilità del luogo da parte di terzi. Ove le operazioni contestate risultino contabilizzate, registrate e autenticate mediante lettura del microchip della carta e corretto inserimento del codice PIN, e siano eseguite a breve distanza dalla sottrazione, è ragionevole ritenere che il cliente abbia conservato il PIN insieme alla carta, agevolando l’azione del truffatore. In tale ipotesi non è configurabile un concorso di colpa tra le parti e le conseguenze delle operazioni fraudolente gravano esclusivamente sul ricorrente. Resta fermo il quadro del D.lgs. n. 11/2010, come modificato dal D.Lgs. n. 218/17 di attuazione della direttiva PSD II.

Il Fatto

Il ricorrente riferisce di aver subito, in data 11.09.2025, il furto del portafoglio mentre si trovava in un centro commerciale. Disconosceva quindi le operazioni eseguite sulla propria carta. L’intermediario rimborsava soltanto un acquisto di € 25,00 e negava il rimborso di due prelievi, per un importo complessivo richiesto di € 550,00.

L’intermediario chiedeva il rigetto della domanda, sostenendo che le operazioni erano state correttamente contabilizzate, registrate e autenticate mediante lettura del microchip e corretta digitazione del PIN, e che sussisteva la colpa grave del cliente per non aver sorvegliato i propri beni in un luogo pubblico. In replica il ricorrente precisava che il furto era stato scoperto alle ore 10:25, mentre i prelievi risultavano eseguiti alle ore 10:21 e 10:22, dunque prima che potesse accorgersi dell’accaduto; la borsa era appoggiata allo schienale della sedia di un bar del centro commerciale e il PIN non era custodito insieme alla carta.

La motivazione del Collegio

Il Collegio richiama innanzitutto l’orientamento dei Collegi secondo cui la condotta del cliente che subisca il furto della borsa appoggiata allo schienale della sedia o per terra vicino alla sedia, in un luogo pubblico come un ristorante o un centro commerciale, è generalmente connotata da colpa grave. La soglia di attenzione dell’utilizzatore deve infatti innalzarsi in relazione alla libera accessibilità del luogo da parte di terzi.

A ciò si aggiunge la circostanza, confortata dalle risultanze documentali prodotte dall’intermediario, che le operazioni contestate risultano correttamente contabilizzate, registrate e autenticate mediante lettura del microchip della carta e corretto inserimento del relativo codice PIN, di cui l’intermediario fornisce riscontro documentale.

Tale condizione, unitamente al limitato profilo temporale intercorso tra la sottrazione della borsa e l’esecuzione dei due prelievi, induce ragionevolmente a ritenere che la ricorrente abbia conservato il codice PIN assieme alla carta di prelievo, agevolando così l’operazione da parte del truffatore. Il Collegio valorizza dunque la sequenza temporale ravvicinata tra furto e prelievi, che rende verosimile l’uso del codice da parte di chi ha sottratto il portafoglio.

Lo svolgimento della vicenda e la valutazione delle rispettive condotte inducono a escludere la configurabilità di un concorso di colpa tra le parti. Ne consegue che le conseguenze derivanti dalle operazioni fraudolente gravano esclusivamente a carico del ricorrente, che ha agito con colpa grave. Il ricorso è pertanto non accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *