Segnalazione in SIC valida con preavviso a familiare convivente (ABF Collegio di Roma n. 2156 del 10.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di segnalazione del nominativo del cliente nei sistemi di informazione creditizia, il preavviso costituisce atto recettizio la cui ricezione deve essere provata dall’intermediario segnalante. Non è previsto alcun requisito di forma e la prova può essere raggiunta anche mediante presunzioni semplici. La consegna della raccomandata contenente l’avvertimento a una persona di famiglia presso la residenza del destinatario, secondo il modello dell’art. 139, secondo comma, c.p.c., è idonea a far ritenere conosciuto il preavviso, salvo che il destinatario provi che la presenza del familiare era occasionale. La comunicazione di decadenza dal beneficio del termine che rechi anche l’avvertimento della possibile registrazione nei SIC assolve la funzione di preavviso, se il cliente è posto in grado di conoscerne il contenuto.

Il Fatto

Il ricorrente, persona fisica, contesta le segnalazioni negative effettuate dall’intermediario presso i sistemi di informazione creditizia in relazione a un contratto di prestito finalizzato. Deduce di non aver ricevuto la lettera di preavviso dell’imminente segnalazione e chiede la cancellazione del proprio nominativo da ogni banca dati, oltre al rimborso delle spese legali.

L’intermediario resiste, sostenendo che il preavviso è stato recapitato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo di residenza del ricorrente e ritirato dal figlio. Richiama l’art. 139, secondo comma, c.p.c. e l’art. 2697 c.c., escludendo la prova di un danno. Il ricorrente replica che la missiva depositata è una mera comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, priva peraltro del bar code univoco necessario all’abbinamento con l’avviso di consegna.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce l’orientamento consolidato dell’Arbitro: spetta all’intermediario segnalante provare che il cliente è stato posto nelle condizioni di conoscere l’intenzione della banca di procedere alla segnalazione. Il preavviso è atto recettizio e la prova della ricezione può essere raggiunta con presunzioni semplici, non essendo previsto alcun requisito di forma.

Nel caso concreto, la missiva del 30 novembre 2024, pur qualificata come comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, reca l’indicazione del numero del contratto e contiene l’avvertimento circa la possibile registrazione nei SIC in caso di mancata regolarizzazione. Assolve pertanto la funzione di preavviso.

Quanto alla consegna, in atti risulta la ricevuta che attesta il ritiro della raccomandata da parte del figlio del ricorrente in data 16 gennaio 2025. Il Collegio richiama Cass. n. 615 del 19.1.1995, secondo cui l’espressione “persona di famiglia” dell’art. 139 c.p.c. va intesa in senso ampio, salva la prova che la presenza del familiare fosse del tutto occasionale. Il ricorrente non ha fornito tale prova. La ricevuta reca il numero del contratto e un indirizzo coincidente con quello contrattuale, con la carta d’identità e con il modulo di ricorso.

Il rilievo sulla mancanza del bar code univoco è superato dalla dichiarazione dell’operatore che ha curato la consegna, il quale conferma che il codice della raccomandata è quello della cartolina allegata. La consegna del preavviso risulta quindi correttamente avvenuta e il ricorso è respinto. Quanto alle spese legali, qualificate come domanda risarcitoria secondo la decisione del Collegio di coordinamento n. 4580/2025, il Collegio ne esclude i presupposti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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