Preavviso di segnalazione CAI/SIC: pubblicazione in area riservata e SMS alert generico (ABF Collegio di Roma n. 318 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pubblicazione del preavviso di segnalazione in un’area riservata del sito dell’intermediario soddisfa il presupposto formale solo se la modalità è concordata tra le parti e la pubblicazione è accompagnata da un avviso che richiami l’importanza della comunicazione. Il messaggio deve sollecitare il cliente a verificare in tempi utili il contenuto di comunicazioni potenzialmente pregiudizievoli e deve contenere uno specifico riferimento al caricamento del preavviso. In difetto, la segnalazione è illegittima e va cancellata; le spese di assistenza professionale, documentate da pro forma, sono riconosciute come danno emergente.
Il Fatto
La ricorrente lamenta l’illegittimità delle segnalazioni effettuate dall’intermediario nei sistemi di informazione creditizia, sostenendo che siano state eseguite in assenza del presupposto formale. Chiede all’Arbitro la cancellazione delle segnalazioni e la refusione delle spese legali per € 300,00.
L’intermediario si costituisce e sostiene di aver segnalato la cliente per i ritardi nei pagamenti, previa pubblicazione del preavviso nell’Area Clienti in data 14.05.2022, comunicata tramite sms alert. Chiede quindi il rigetto del ricorso. È pacifica tra le parti l’esistenza del presupposto sostanziale della segnalazione.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricorda che il preavviso serve a consentire al debitore di regolarizzare la propria posizione ed evitare la segnalazione. L’Allegato 1 del nuovo Codice di Condotta SIC ammette che il preavviso sia messo a disposizione in un’area riservata ad accesso esclusivo del cliente nel sito del partecipante.
Tale modalità, però, deve essere concordata tra le parti e la pubblicazione deve essere accompagnata da un messaggio sms, istantaneo o da una email che allerti il cliente circa la presenza nell’area riservata di una comunicazione importante a lui destinata. Il Collegio accerta che le condizioni generali del contratto di finanziamento prevedono espressamente la pubblicazione nell’area riservata.
L’intermediario, tuttavia, non ha fornito alcuna prova dell’accesso della ricorrente all’area riservata. Inoltre, l’sms che ha accompagnato la pubblicazione non contiene alcun riferimento all’importanza della comunicazione: il suo contenuto è «È stato pubblicato un nuovo documento in Area Clienti».
Nel solco dell’orientamento arbitrale richiamato (Coll. Roma n. 9955/2022, Coll. Milano n. 11459/2022, Coll. Roma n. 4840/2024 e n. 1308/2023), il Collegio ritiene necessario un riferimento all’importanza della documentazione e uno specifico rinvio al caricamento del preavviso. Constatata l’illegittimità delle segnalazioni, ne dispone la cancellazione.
Quanto alle spese, il Collegio accoglie la domanda di refusione quale riconoscimento equitativo del danno subito. Richiamata la decisione del Collegio di Coordinamento n. 4580/2025, rileva che gli esborsi per l’assistenza professionale costituiscono danno emergente risarcibile; in atti è presente il pro forma di € 300,00. L’intermediario è inoltre tenuto al contributo di € 200,00 alle spese della procedura e al rimborso di € 20,00 alla ricorrente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.