Differimento pena per infermità psichica, obbligo di approfondimento medico (Cass. pen. Sez. I n. 22652 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del differimento facoltativo dell’esecuzione della pena di cui all’art. 147, primo comma, n. 2, cod. pen. la malattia deve essere grave, tale da porre in pericolo la vita o da esigere cure non facilmente attuabili in stato di detenzione, operando un bilanciamento tra l’interesse alla cura e le esigenze di sicurezza collettiva. Le compromesse condizioni del condannato sono condizione necessaria ma non sufficiente, dovendo il giudice verificare se la patologia sia congruamente fronteggiabile in ambiente carcerario senza contrasto con il senso di umanità dell’art. 27 Cost. L’insussistenza dei presupposti del differimento preclude l’accesso alla detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen., che ha natura surrogatoria. In presenza di documentazione clinica attestante l’incompatibilità con il regime carcerario, il giudice che intenda respingere l’istanza deve fondarsi su dati tecnici concreti, disponendo gli accertamenti medici necessari e, all’occorrenza, nominando un perito.
Il Fatto
Il condannato, detenuto in espiazione dell’ergastolo per omicidio, propone istanza di rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena per grave infermità fisica ex art. 147, primo comma, n. 2, cod. pen. e, in subordine, di detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen. Il Tribunale di sorveglianza respinge entrambe le domande, richiamando una relazione sanitaria che delinea un quadro patologico stazionario e adeguatamente trattato in carcere, nonché la persistente pericolosità dell’istante.
Il condannato ricorre per cassazione lamentando vizio di motivazione: il giudice avrebbe sottovalutato la gravità della patologia psichiatrica, documentata dalla stessa direzione sanitaria dell’istituto e segnalata anche dalla Direzione Nazionale antimafia, che aveva chiesto un accertamento peritale sulla compatibilità delle condizioni di salute con la restrizione.
La Motivazione della Corte
La Corte enuncia anzitutto i criteri consolidati in materia. Ai fini del differimento occorre una malattia grave, che ponga in pericolo la vita o richieda un trattamento non facilmente attuabile in stato di detenzione, con bilanciamento tra diritto alla cura e sicurezza sociale (Sez. I n. 789 del 2013, Mossuto; Sez. I n. 972 del 2011, Farinella). Rilevano, altresì, patologie che rendano l’espiazione contrastante con il senso di umanità dell’art. 27 Cost. (Sez. I n. 17947 del 2004, Vastante; Sez. I n. 22373 del 2009, Aquino).
Le condizioni compromesse del condannato non bastano: il giudice non è tenuto ad accogliere automaticamente le istanze, dovendo accertare se la patologia sia fronteggiabile in carcere senza impedire il normale regime trattamentale (Sez. I n. 5732 del 2013, Rossodivita; Sez. I n. 1371 del 2011, Sergi). Quanto al rapporto tra gli istituti, la giurisprudenza chiarisce che la detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen. è priva di autonomo ambito applicativo e presuppone i requisiti del differimento (Sez. I n. 25841 del 2015, Coku).
Il giudice deve compiere una duplice valutazione: verificare i presupposti del differimento e poi eventualmente disporre la detenzione domiciliare in luogo della sospensione, con riguardo a ragioni pregnanti sulle condizioni personali e sulla compatibilità degli interventi terapeutici con il regime carcerario (Sez. I n. 656 del 2000, Ranieri). L’incompatibilità va valutata comparativamente, anche sotto il profilo della concreta adeguatezza delle cure assicurabili nel caso specifico (Sez. I n. 30495 del 2011, Vardaro; Sez. I n. 36322 del 2015, Pavone).
Applicando tali principi, la Corte rileva che la motivazione impugnata non ne costituisce logica applicazione. Il Tribunale ha escluso le condizioni per l’accoglimento con valutazioni assertive, ritenendo la patologia compatibile con il regime detentivo solo perché priva di acuzie e costantemente monitorata. Ha però omesso di valorizzare che la stessa relazione della direzione sanitaria segnalava un ritardo mentale di grado medio, con difficile gestione degli eventi stressanti, possibile discontrollo degli impulsi autolesivi e non escludibili agiti anticonservativi. Parimenti trascurata la segnalazione della Direzione Nazionale antimafia sull’opportunità di un accertamento peritale.
Si tratta di dati obiettivi che imponevano una più attenta lettura delle risultanze mediche e, se necessario, un approfondimento sull’effettiva gravità delle condizioni di salute. La non compiutamente accertata curabilità in carcere ha reso indefinito uno dei poli del bilanciamento, accordando indebita valenza primaria alla pericolosità. Pertinente è il principio per cui il giudice che, in presenza di documentazione clinica attestante l’incompatibilità, ritenga di non accogliere l’istanza, deve basarsi su dati tecnici concreti e disporre gli accertamenti necessari, nominando all’occorrenza un perito (Sez. I n. 39798 del 2019, Dimarco). Il ricorso è pertanto fondato e la decisione viene annullata con rinvio per nuovo esame.
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Nota della Redazione
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