Ottemperanza al giudicato e penalità di mora nel pagamento delle spese (TAR Lombardia n. 3780 del 20.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta l’inadempimento dell’Amministrazione agli obblighi di pagamento imposti da un giudicato formatosi davanti al giudice ordinario e la condanna a dare piena esecuzione, assegnando un termine per l’adempimento. Decorso inutilmente tale termine, opera il commissario ad acta, che assume le funzioni solo se investito dal creditore con apposita istanza. La penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., è fissata, ove richiesta, nella misura degli interessi legali, decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e trova il proprio termine finale nel momento in cui l’Amministrazione esegue il pagamento o perde il potere per trasferimento al commissario.
Il Fatto
I ricorrenti, difensori antistatari delle parti vittoriose in tre giudizi definiti davanti al giudice ordinario, hanno proposto domanda di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della condanna al pagamento delle spese legali disposta in loro favore. Le sentenze poste a fondamento della domanda sono la n. 787/2024 del Tribunale di Busto Arsizio e le nn. 4270/2024 e 5264/2024 del Tribunale di Milano.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito per resistere. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che l’inadempimento dell’Amministrazione non è contestato. Le sentenze richiamate sono passate in giudicato, come attestato dalla cancelleria, e sono state regolarmente notificate al Ministero. Risultano pertanto integrate le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
Il ricorso è dunque fondato e l’Amministrazione va condannata a dare piena esecuzione alle sentenze con riferimento alle spese legali, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, provvederà un commissario ad acta, nominato nel Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza e adempierà entro i successivi centoventi giorni.
Quanto alla penalità di mora, il Collegio richiama l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., nel testo modificato dall’art. 1, comma 781, lett. a), della legge n. 208/2015. Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e non può considerarsi manifestamente iniqua se pari agli interessi legali.
Nel caso concreto sussistono i presupposti per riconoscere la penalità, con la decorrenza indicata dalla norma. Il termine finale è individuato nel momento in cui l’Amministrazione eseguirà il pagamento oppure, pur non avendo adempiuto, non disporrà più del potere, perché trasferito al commissario ad acta, secondo l’indirizzo del Cons. Stato, Sez. IV, n. 5014 del 2015, confermato da Cons. Stato, Sez. III, n. 4711 del 2014 e Cons. Stato, Sez. V, n. 2547 del 2012. La misura è calcolata, per ciascun giorno di ritardo, in una percentuale della somma liquidata, comprensiva del capitale e delle spese di giudizio ed esclusa degli interessi, dell’i.v.a. e degli altri contributi, pari al saggio d’interesse legale vigente.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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