Ottemperanza alla sentenza sulla Carta del docente e rigetto della riunione dei ricorsi seriali (TAR Lombardia n. 244 del 25.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza a sentenza del giudice del lavoro che abbia riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente, il giudice amministrativo accerta il passaggio in giudicato del titolo e la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, quindi condanna l’Amministrazione all’esecuzione entro un termine perentorio, nominando in caso di perdurante inerzia un commissario ad acta. L’istanza di riunione dei ricorsi seriali proposta dalla difesa erariale non è accoglibile quando manchino i presupposti di connessione oggettiva e soggettiva: l’identità della materia e la parziale identità del difensore non sono sufficienti. La finalità di contenimento del contenzioso e delle spese non può tradursi in pregiudizio del diritto del singolo ricorrente al ristoro delle spese di lite.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm., per ottenere l’esecuzione della sentenza con cui il Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, aveva accertato il suo diritto al beneficio della Carta elettronica del docente nella misura di euro 500,00 annui per cinque anni scolastici, condannando il Ministero all’adozione degli adempimenti conseguenti.
La sentenza, notificata al Ministero e non appellata, era divenuta definitiva. Il Ministero era rimasto inerte, senza rilasciare la Carta né accreditare le somme. Il ricorrente ha quindi chiesto la condanna all’esecuzione in un termine breve e la nomina anticipata di un commissario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’istanza di riunione avanzata dalla difesa erariale, fondata sulla serialità del contenzioso e sull’esigenza di ridurre i costi a carico dell’Amministrazione. L’istanza è rigettata: difettano i presupposti di connessione oggettiva e soggettiva, poiché le sentenze azionate e i ricorrenti sono di volta in volta diversi.
Il Tribunale esclude che l’identità della materia e delle questioni possa valere come connessione oggettiva, e che l’identità parziale dello studio legale patrocinatore integri quella soggettiva. La finalità di contenimento delle spese, per quanto comprensibile, non può ritorcersi contro i ricorrenti, decurtando o vanificando il ristoro delle spese e l’esito vittorioso di liti aventi ad oggetto somme individualmente esigue.
Il Collegio precisa la propria diversa linea nei casi in cui l’Amministrazione provveda in corso di causa: in tali ipotesi ravvisa giusti motivi di compensazione, pure a fronte di un adempimento tardivo, in ragione delle difficoltà organizzative legate alla mole del contenzioso.
Nel merito, il ricorso è fondato. La sentenza azionata è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria, ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. Sono pertanto integrate le condizioni dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm.
Non essendo contestato l’inadempimento, il Ministero è condannato a dare completa esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. In caso di perdurante inerzia, è nominato commissario ad acta il Direttore generale competente, o un dirigente delegato, che provvederà all’accredito sulla Carta anche mediante pagamento in conto sospeso. Trattandosi di dipendente pubblico interno, non è previsto alcun compenso commissariale. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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