Discrezionalità urbanistica e disparità di trattamento nei nuovi PRG (TAR Abruzzo n. 175 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le scelte di pianificazione urbanistica dei Comuni sono espressione di ampia discrezionalità e sono sindacabili solo in presenza di evidenti e macroscopici vizi di illogicità, contraddittorietà o irragionevolezza. La valutazione dell’idoneità delle aree a soddisfare specifici interessi urbanistici non può essere censurata per disparità di trattamento, salvo errori di fatto o abnormi illogicità. In sede di adozione di un nuovo PRG, l’obbligo di motivazione grava sul complesso delle scelte pianificatorie e non sulla singola previsione di zonizzazione, laddove essa risulti coerente con i caratteri oggettivi del fondo.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la delibera commissariale di approvazione del nuovo PRG del Comune di Ortona, emanata in esecuzione di precedenti sentenze di annullamento per carenza di V.A.S.. Il ricorrente contestava la confermata destinazione agricola dei propri terreni, inclusi in zona E2 “agricola di rispetto ambientale”, deducendo violazione dell’art. 97 Cost. ed eccesso di potere per arbitrarietà, irragionevolezza e carenza istruttoria, anche lamentando che aree limitrofe, di caratteristiche analoghe, avevano assunto destinazione ricettivo-alberghiera.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui le scelte di pianificazione urbanistica sono connotate da ampia discrezionalità e la valutazione dell’idoneità delle aree a soddisfare interessi urbanistici non è sindacabile in sede di legittimità, salvo ipotesi di errore di fatto o abnorme illogicità. Ha inoltre precisato che, nell’adozione di un nuovo PRG che ridisegni complessivamente il territorio comunale, la motivazione deve riguardare l’assetto generale delle scelte, non ogni singola previsione.
Applicando tali principi, il Collegio ha rilevato che il carattere eminentemente agricolo dei fondi del ricorrente, emerso dalle ortofoto depositate, rendeva la destinazione impressa non irragionevole, con esclusione di qualsiasi affidamento qualificato a un mutamento di destinazione. Quanto alla lamentata disparità rispetto ai fondi limitrofi, il Tribunale ha escluso il vizio, non emergendo ictu oculi una coincidenza di caratteristiche tali da rendere manifestamente illogica la diversa zonizzazione.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite. La decisione conferma che il sindacato del giudice amministrativo sulle scelte pianificatorie non può tradursi in una rinnovata valutazione di merito dell’opportunità urbanistica, ma resta limitato ai casi di palese irragionevolezza delle scelte stesse.
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Nota della Redazione
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