L’apporto di immobili a fondo comune di investimento non è un atto traslativo tassabile in misura proporzionale (Cass. civ. Sez. 5 n. 20759 del 18.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, l’atto di dotazione di un immobile in favore di un fondo comune di investimento, configurandosi come apporto meramente strumentale in regime di segregazione patrimoniale finalizzata ad uno scopo vincolato ed eterodeterminato, non realizza un effettivo trasferimento di ricchezza e non è assimilabile agli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari di cui all’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986. Alla fattispecie si applica, pertanto, l’imposta in misura fissa ai sensi dell’art. 7 della citata Tabella, richiamato dall’art. 9 del d.l. n. 351/2001. Tale disciplina costituisce un regime ordinario e strutturale dei fondi comuni di investimento immobiliare e non un’agevolazione in senso stretto, con la conseguente inapplicabilità dell’intervento abrogativo di cui all’art. 10, comma 4, d.lgs. n. 23/2011.

Il Fatto

La controversia trae origine da un avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle entrate assoggettava ad imposta di registro proporzionale del 9% l’atto di apporto di un compendio immobiliare al fondo comune di investimento immobiliare «Armonia», stipulato dalla banca ricorrente nel dicembre 2014, contestando l’applicazione del regime di favore invocato dalle parti. Avverso tale atto la contribuente proponeva ricorso, respinto in entrambi i gradi di merito. In particolare, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, nel confermare la decisione di primo grado, escludeva l’operatività del richiamato regime, ritenendolo abrogato dall’art. 10, comma 4, d.lgs. n. 23/2011, in quanto riconducibile all’ambito delle agevolazioni esonerative. Avverso tale sentenza la banca ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, nel verificare la fondatezza dei motivi, ha richiamato il proprio consolidato insegnamento in materia di economia processuale, rammentando che la pronuncia di omessa decisione su un motivo di appello può essere evitata qualora la pretesa, sulla quale si riscontri il difetto, avrebbe dovuto essere comunque rigettata o decisa nel merito, senza necessità di ulteriori accertamenti fattuali.

Nel merito, la Suprema Corte ha escluso la riconducibilità dell’apporto di immobili a un fondo comune di investimento nell’ambito degli atti traslativi a titolo oneroso di diritti reali immobiliari, tassati in misura proporzionale. L’apporto su sottoscrizione di quote, infatti, non determina il trasferimento di un corrispettivo, ma l’attribuzione di strumenti finanziari, quote di partecipazione il cui valore è proporzionale al bene conferito, denotando il sostrato finanziario e mobiliare dell’operazione. La Corte ha evidenziato come il fondo comune, privo di autonoma soggettività giuridica, costituisca un patrimonio separato e vincolato della società di gestione del risparmio, la quale agisce nell’interesse dei partecipanti, con obblighi e responsabilità propri del mandatario e non del proprietario.

Quanto alla natura del regime fiscale, la Corte ha qualificato la disciplina recata dall’art. 9 del d.l. n. 351/2001 come disciplina ordinaria e organica dei fondi comuni di investimento immobiliare, costituente un corpus normativo autonomo finalizzato allo sviluppo dell’istituto. Ne deriva l’inapplicabilità dell’intervento abrogativo previsto dall’art. 10, comma 4, d.lgs. n. 23/2011, che deve riferirsi esclusivamente alle agevolazioni in senso stretto, non potendo incidere su regimi strutturali la cui differenziazione trova legittimazione, anche ai sensi dell’art. 53 Cost., nelle caratteristiche intrinseche dell’istituto.

In accoglimento del ricorso, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario della contribuente, compensando integralmente le spese dell’intero giudizio.

Nota della Redazione

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