Giudicato esterno e IMU: edificabilità del suolo variabile da periodo a periodo (Cass. civ. Sez. V n. 22496 del 04.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di tributi periodici, l’efficacia espansiva del giudicato esterno investe le annualità diverse da quelle in esso contemplate solo a condizione che si verta su accertamenti fattuali o qualificazioni giuridiche segnati da stabilità normativa e tendenziale invarianza nel tempo. Non hanno tale carattere la qualità edificabile di un’area, che, assente in un periodo d’imposta, può emergere in una diversa annualità, né il valore venale in comune commercio dei suoli, variabile da periodo a periodo. L’eccezione di giudicato esterno, se non ritualmente e tempestivamente proposta nei gradi di merito e non corredata degli elementi essenziali dei giudizi asseritamente vincolanti, è inammissibile se dedotta per la prima volta in cassazione.
Il Fatto
La vicenda riguarda due avvisi di accertamento emessi da un Comune per l’IMU relativa all’anno 2013, in relazione alla comproprietà di un’area sottoposta a strumento urbanistico. Il Comune contestava ai contribuenti l’insufficiente versamento dell’imposta, applicando sanzioni e interessi. I contribuenti impugnavano gli atti davanti alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva i ricorsi con sentenza del 27 gennaio 2020.
Il Comune proponeva appello e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, con sentenza n. 2015/18/2024 depositata il 27 marzo 2024, riformava la decisione di prime cure, sul presupposto che la semplice inclusione dei terreni nel piano regolatore generale ne comportasse l’edificabilità, quale condizione necessaria e sufficiente per l’assoggettabilità all’imposta. I contribuenti ricorrevano quindi per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso si fondava su un unico motivo, con il quale i contribuenti denunciavano, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il contrasto tra la sentenza impugnata e alcune pronunce definitive intervenute per altre annualità, assumendo l’efficacia espansiva di tali giudicati esterni anche per il periodo d’imposta oggetto di causa.
La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per due ordini di ragioni. Anzitutto, i ricorrenti non hanno indicato se e con quali modalità i giudicati esterni richiamati fossero stati oggetto di rituale e tempestiva eccezione nei gradi di merito, risultando dedotti, nella loro asserita efficacia vincolante, per la prima volta in sede di legittimità. In secondo luogo, i ricorrenti si sono limitati a indicare le pronunce definitive asseritamente mal valutate, senza precisare gli elementi essenziali dei processi nei quali si sono formate, impedendo così ogni effettivo controllo del ragionamento del giudice di merito.
Nel merito, la Corte ha confermato il consolidato orientamento secondo cui l’efficacia espansiva del giudicato esterno può investire anche annualità diverse, ma solo quando l’accertamento concerna fatti a carattere tendenzialmente permanente. Non può ascriversi a tali fatti la qualità edificabile di un terreno, che, assente in un periodo d’imposta, può diversamente emergere in una diversa annualità, né il valore venale in comune commercio delle aree edificabili, elemento variabile con riferimento ai diversi periodi d’imposta.
Il collegio ha aderito alla proposta di definizione accelerata, rilevando la intrinseca mutevolezza delle prescrizioni dettate dalla pianificazione urbanistica sull’edificabilità dei suoli, che non si prestano, per loro natura, a una prognosi di stabilità ultrannuale. Ha inoltre aggiunto un rilievo preclusivo all’estensibilità di alcuni dei giudicati invocati, per l’annullamento degli atti impositivi per vizi formali ovvero per l’estraneità dell’ente impositore al giudizio tributario.
Il ricorso è stato quindi respinto. La Corte ha condannato i ricorrenti alla rifusione delle spese, al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. e di una sanzione in favore della Cassa delle Ammende ex art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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