Notifica diretta dell’avviso impoesattivo e poteri di verifica della Direzione regionale (Cass. civ. Sez. V n. 21936 del 02.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
La notificazione a mezzo posta degli avvisi di accertamento esecutivi, effettuata direttamente dall’Ufficio finanziario ai sensi dell’art. 14 della legge n. 890/1982, è legittima: la salvezza delle previsioni degli artt. 60 del d.P.R. n. 600/1973 e 26 del d.P.R. n. 602/1973 attribuisce all’Amministrazione una mera facoltà di avvalersi di soggetti esterni abilitati, non un obbligo, senza necessità di redazione di relata di notifica. Né l’art. 29 del d.l. n. 78/2010, convertito, ha inciso sulla disciplina della notifica dell’atto impositivo. La Guardia di finanza, quale polizia tributaria, può accedere negli esercizi commerciali ed eseguirvi verificazioni senza autorizzazione scritta del Comandante di reparto, richiesta solo per i dipendenti civili dell’Amministrazione finanziaria. Le Direzioni regionali delle entrate sono titolari del potere di svolgere attività istruttoria, i cui risultati sono utilizzabili dalle Direzioni provinciali per l’emissione degli atti impositivi.

Il Fatto

Una società in liquidazione impugna un avviso di accertamento con cui l’Ufficio, all’esito di verifiche della Guardia di finanza e della Direzione regionale, ha ripreso a tassazione maggiori costi indebitamente dedotti ai fini Ires e Irap e detratti ai fini Iva, in relazione a fatture per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti, nonché maggiori ricavi e ritenute non effettuate per retribuzioni in nero.

La Commissione tributaria provinciale accoglie il ricorso; la Commissione tributaria regionale, in parziale riforma, conferma l’atto salvo il recupero relativo alle retribuzioni non contabilizzate. La società ricorre per cassazione con nove motivi; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

Sui primi due motivi, la Corte ribadisce che, dal 15 maggio 1998, gli uffici finanziari possono notificare direttamente a mezzo posta gli avvisi e gli atti destinati al contribuente, senza intermediazione di ufficiali giudiziari. La clausola di salvaguardia dell’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973 configura una facoltà, non un obbligo. L’art. 29 del d.l. n. 78/2010 nulla ha innovato sulla notifica, limitandosi a introdurre l’intimazione ad adempiere nell’avviso esecutivo. Non è pertanto necessaria alcuna relata di notifica, operando la presunzione di conoscenza dell’art. 1335 cod. civ.

Il terzo motivo è infondato: ai sensi dell’art. 35 della legge n. 4/1929, la Guardia di finanza può sempre accedere nei locali commerciali ed eseguire verificazioni, non necessitando dell’autorizzazione scritta del Comandante di reparto, richiesta solo per i dipendenti civili dell’Amministrazione finanziaria.

Il quarto motivo è infondato. La Corte ricostruisce il riparto organizzativo dell’Agenzia delle entrate, richiamando gli artt. 57, 61 e 62 del d.lgs. n. 300/1999 e il regolamento di amministrazione n. 4 del 2000. L’art. 27, comma 13, del d.l. n. 185/2008 non ha attribuito alle Direzioni regionali una competenza prima inesistente, ma ha fondato su norma primaria il riparto, riservando a esse una competenza esclusiva per i contribuenti di maggiori dimensioni e riconoscendo la loro titolarità dell’attività istruttoria.

Il quinto motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. La contabilità in nero, costituita da prospetti non ufficiali, è valido elemento indiziario, dotato dei requisiti dell’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973. Non sussiste violazione del divieto di doppia presunzione, non riconducibile ad alcuna norma.

Il sesto e il settimo motivo sono in parte inammissibili e in parte infondati. In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione assolve il proprio onere indicando elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti; grava sul contribuente la prova contraria. Il decreto di archiviazione ex art. 408 cod. proc. pen. non è vincolante per il giudice tributario. L’ottavo e il nono motivo sono rispettivamente inammissibile, per difetto di autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., e infondato, non ravvisandosi incertezza normativa rilevante ai sensi dell’art. 10 della legge n. 212/2000. Il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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