Fideiussione enunciata nel decreto ingiuntivo: imposta di registro proporzionale e no alternatività IVA (Cass. civ. Sez. 5 n. 9192 del 11.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La natura accessoria del contratto di fideiussione, riconosciuta in campo civilistico, non può essere trasferita nell’ambito tributario: ai fini dell’imposta di registro vale il principio dell’autonomia dei singoli negozi, sicché la fideiussione enunciata in un decreto ingiuntivo ottenuto da un soggetto IVA non è attratta nel regime dell’IVA e resta soggetta ad imposta proporzionale. L’enunciazione dell’atto da registrare in termine fisso, quale la fideiussione, è tassata in misura proporzionale ai sensi dell’art. 6 della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, distintamente dall’imposta fissa dovuta per la registrazione del titolo monitorio. La mancata qualificazione degli interessi come moratori non ne determina l’automatica natura corrispettiva: la loro natura va accertata in base al contenuto intrinseco dell’atto tassato, ai sensi dell’art. 20 d.P.R. n. 131/1986, dovendosi distinguere gli interessi moratori, esentati da IVA ex art. 15 d.P.R. n. 633/1972, dagli interessi convenzionali.
Il Fatto
La controversia riguarda l’avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate sottoponeva a tassazione, tra l’altro, l’imposta di registro in misura proporzionale dello 0,50% su una fideiussione enunciata nel decreto ingiuntivo ottenuto dall’istituto di credito nei confronti dei garanti del debitore principale, nonché l’imposta del 3% sugli interessi ivi liquidati. La società contribuente impugnava l’avviso, sostenendo l’applicabilità del principio di alternatività IVA/registro.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado accoglieva l’appello dell’Ufficio, ritenendo la fideiussione autonomamente tassabile e qualificando gli interessi come corrispettivi. La banca proponeva ricorso per cassazione, mentre l’Agenzia resisteva con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo del ricorso principale, affermando che la valutazione del giudice regionale si è uniformata all’orientamento secondo cui la natura accessoria della fideiussione in ambito civilistico non può essere riportata nell’ambito tributario e, segnatamente, nella disciplina dell’imposta di registro, per la quale vale il principio dell’autonomia dei singoli negozi. La relativa tassazione non resta attratta nella disciplina dell’IVA per il solo fatto che il creditore sia un soggetto IVA, essendo corretta la sottoposizione dell’atto di fideiussione ad imposta proporzionale, come già affermato da precedenti pronunce della stessa Corte che la decisione richiama.
La Corte ha precisato, inoltre, la non pertinenza delle pronunce citate dalla difesa della banca, le quali riguardavano la tassazione del titolo monitorio e non l’imposizione sull’atto enunciato. È stato quindi tenuto distinto il regime applicabile al decreto ingiuntivo, soggetto ad imposta fissa in base al principio di alternatività, da quello proprio dell’atto enunciato, da registrare in termine fisso, tassato in misura proporzionale.
Il secondo motivo del ricorso principale è stato dichiarato inammissibile, poiché, sotto il canone della violazione di legge, sottoponeva alla Corte una questione meramente fattuale circa l’interpretazione della natura dei rapporti bancari, riservata al giudice del merito, senza indicare i canoni ermeneutici violati.
Accolto, invece, il ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate: la Corte ha ritenuto che il giudice regionale avesse errato nel desumere la natura corrispettiva degli interessi dalla mancata esplicita qualificazione come moratori. Secondo il principio affermato, occorre un accertamento sulla effettiva natura degli interessi, da operare in base al contenuto intrinseco dell’atto tassato ai sensi dell’art. 20 d.P.R. n. 131/1986, per distinguere gli interessi moratori da quelli convenzionali, con conseguente applicazione dell’imposta in misura proporzionale solo per i primi.
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Nota della Redazione
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