Il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio e non è soggetto a preclusioni (Cons. Stato n. 10282 del 20.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’eccezione di giudicato esterno non costituisce eccezione in senso tecnico ed è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, anche d’ufficio, senza che a essa si applichino le preclusioni processuali e documentali previste per le singole fasi. La necessità di garantire in modo effettivo la non contraddizione tra giudicati prevale sulle regole di introduzione della prova documentale. Ne consegue che il giudicato formatosi successivamente alla sentenza impugnata può essere opposto anche per la prima volta in appello, con deposito di documenti nuovi. Il giudice che ne prenda atto è dispensato dall’esame delle ulteriori censure, perché il giudicato esterno preclude ogni ulteriore valutazione del rapporto dedotto.

Il Fatto

La ricorrente aveva chiesto nel 1983 al Comune l’autorizzazione per costruire e gestire un impianto di distribuzione di gasolio per autotrazione. Il titolo veniva rilasciato solo quattordici anni più tardi, all’esito di un contenzioso nel quale l’illegittimità dell’inerzia amministrativa era stata accertata con sentenza del giudice amministrativo passata in giudicato, e quindi ottenuta in sede di ottemperanza tramite il Commissario ad acta.

Uscita vittoriosa dal primo giudizio dopo molti anni, l’interessata ha agito davanti al TAR Campania per il risarcimento del danno da ritardo. Il Tribunale ha respinto la domanda, accogliendo l’eccezione di prescrizione e individuando il dies a quo nel passaggio in giudicato della pronuncia che aveva definitivamente accertato l’illiceità della condotta comunale. Di qui l’appello.

La Motivazione della Corte

L’appellante ha contestato l’accoglimento dell’eccezione sotto più profili: la sua tardività rispetto alle preclusioni del giudizio civile nel quale il Comune non si era costituito, l’inintelligibilità della stessa, la rinuncia implicita derivante dalla difesa nel merito, l’erronea individuazione del termine iniziale in caso di illecito permanente e, in subordine, la natura contrattuale della responsabilità da ritardo con termine decennale.

Il Comune ha però introdotto in appello un elemento ulteriore: una pronuncia del Consiglio di Stato che, riformando la sentenza resa in ottemperanza, aveva accertato l’esistenza di un provvedimento di diniego mai impugnato, con effetto espansivo esterno sui provvedimenti esecutivi e quindi sull’autorizzazione rilasciata dal Commissario. Da ciò la deduzione dell’assenza del bene della vita e della conseguente insussistenza del danno.

Il Collegio ha incentrato la decisione sull’ammissibilità di questa difesa. Ha richiamato l’orientamento secondo cui Cons. Stato, Sez. III, n. 3754 del 13.04.2023 esclude che l’eccezione di giudicato sia sottoposta alle preclusioni, anche documentali, previste per le fasi processuali. L’esistenza del giudicato esterno, al pari di quella del giudicato interno, non è oggetto di eccezione in senso tecnico ed è rilevabile in ogni stato e grado, anche d’ufficio, senza violazione dei principi del giusto processo.

Su questa base il Consiglio di Stato ha preso atto dell’eccezione e ne ha tratto la conseguenza assorbente: la preclusione di ogni ulteriore esame delle censure dedotte. Ha espressamente lasciato fuori dal decidere la questione del c.d. consolidamento del titolo autorizzatorio ormai rilasciato, ritenendola estranea al giudizio.

L’appello è stato quindi respinto. La peculiarità della fattispecie ha giustificato la integrale compensazione delle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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