Convocazione urgente del consiglio comunale e termine regolamentare di 24 ore (TAR Campania n. 373 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La convocazione del consiglio comunale in seduta straordinaria e urgente è legittima quando le ragioni di eccezionalità e urgenza risultino comprovate da una successione di fatti sopravvenuti, come il perfezionamento di un accordo transattivo e l’acquisizione del parere del collegio dei revisori nelle ore immediatamente precedenti. Nel computo del termine regolamentare di preavviso di 24 ore, l’esclusione del giorno e dell’ora iniziali opera per i termini a giorni, mentre appare un fuor d’opera per i termini a ore, in contrasto con la celerità che ne giustifica la previsione. Il diritto del consigliere all’esercizio del mandato non può essere letto in modo formale e meccanicistico: grava sull’interessato l’onere di dimostrare la concreta ed effettiva lesione delle prerogative consiliari.
Il Fatto
I ricorrenti, consiglieri comunali di minoranza, hanno impugnato l’atto con cui il Presidente del consiglio comunale ha convocato il consesso in seduta pubblica straordinaria e urgente per il giorno successivo, alle ore 19:45, per l’approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’art. 243-bis del d.lgs. n. 267/2000. L’avviso è stato notificato a mezzo pec alle ore 19:32 del giorno precedente.
I ricorrenti hanno impugnato anche la deliberazione consiliare di approvazione del piano, deducendo la violazione dei termini regolamentari di preavviso, l’assenza delle eccezionali ragioni giustificative della seduta straordinaria e il difetto di motivazione. Il Comune si è costituito contestando le censure. La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza del 13 febbraio 2025 n. 316.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha esaminato per prima la censura relativa all’assenza dei presupposti della seduta straordinaria e urgente. La difesa del Comune ha argomentato che le vicende della procedura di riequilibrio sono state connotate da una successione di fatti, tra cui la convocazione della seduta del 15 gennaio 2025 per approvare lo schema di accordo per il bonario componimento di una controversia con soggetti privati titolari di crediti da riconoscere quali debiti fuori bilancio.
La definizione dell’accordo si è perfezionata nelle ore immediatamente precedenti la convocazione e, alle ore 19:28 del 19 gennaio 2025, è pervenuto il parere del collegio dei revisori. Quattro minuti dopo è stata disposta la convocazione per il giorno seguente. Da tale situazione emerge con sufficiente grado di attendibilità la ricorrenza delle situazioni eccezionali, considerata la finalizzazione dell’accordo transattivo incidente sul contenuto della procedura di riequilibrio.
Quanto alla dedotta scadenza del termine di 90 giorni per l’adozione del piano, il Tribunale ha richiamato l’art. 243-bis del d.lgs. n. 267/2000 e il principio secondo cui il termine decorre dalla pubblicazione della deliberazione di ricorso alla procedura e non dal momento della sua adozione, sia pur dichiarata immediatamente eseguibile. Nel richiamare il precedente delle Sezioni riunite della Corte dei Conti n. 14 del 2025, il Collegio ha confermato che rileva la pubblicazione all’albo pretorio.
Sulla tardività della convocazione, il Tribunale ha rilevato l’infelice formulazione dell’art. 25 del Regolamento comunale. Il comma 9 ammette convocazioni di urgenza con avviso trasmesso almeno 24 ore prima della seduta; il comma 11 esclude dal computo il giorno e l’ora iniziali. Secondo il Collegio, se l’esclusione del dies a quo si giustifica per i termini a giorni, non si rinviene la stessa ragione per i termini a ore, dove l’esclusione dell’ora iniziale contrasta con la celerità della convocazione.
Il Tribunale ha poi precisato che il diritto dei consiglieri a esercitare il mandato con piena consapevolezza non può essere letto in maniera formale e meccanicistica. Grava sull’interessato l’onere di dimostrare di non essere stato posto in grado di svolgere il proprio ufficio. Poiché le questioni all’ordine del giorno erano note ai consiglieri, essendo state oggetto di precedenti sedute, non è sostenibile che uno spazio di 47 o 48 minuti in più avrebbe consentito loro di adempiere al mandato. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione integrale delle spese di giudizio.
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Nota della Redazione
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