Notifica a socio estinto non fa decadere la notifica verso gli altri (Cass. civ. Sez. V n. 22729 del 12.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
A seguito dell’estinzione della società conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese si determina un fenomeno successorio: i rapporti obbligatori facenti capo all’ente non si estinguono ma si trasferiscono ai soci. L’atto esecutivo intestato alla società estinta è validamente notificato ai soci, anche collettivamente e impersonalmente presso l’ultimo domicilio sociale. In tema di riscossione a mezzo ruolo, la tempestiva notificazione della cartella di pagamento a uno dei soci impedisce che si produca la decadenza prevista dall’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 anche nei confronti degli altri soci, per i quali opera il solo termine di prescrizione del credito.

Il Fatto

La cartella di pagamento, relativa a IVA per l’anno 2003 ed emessa ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, era stata notificata alla società in data 23.05.2007, quando la società era già estinta, essendo stata cancellata dal registro delle imprese il 29.12.2005.

La socia impugnava la cartella a sé notificata nel febbraio 2011. La CTP di Bologna accoglieva il ricorso. La CTR dell’Emilia-Romagna rigettava gli appelli dell’Ufficio e del concessionario, ritenendo la notificazione alla società inesistente e quella alla socia tardiva rispetto al termine di cui all’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973. La questione giunge in Cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende l’eccezione di inammissibilità dei motivi: le censure non sollecitano una rivalutazione del fatto, ma denunciano l’omesso esame della pregressa notificazione all’altro socio e la non corretta applicazione dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973.

Richiamate le Sezioni Unite n. 6070/13, n. 6071/13 e n. 6072/13, la Corte ribadisce che l’estinzione della società produce un fenomeno successorio: i rapporti obbligatori si trasferiscono ai soci, che ne rispondono nei limiti di quanto riscosso in liquidazione o illimitatamente, secondo il regime dei debiti sociali. L’atto impositivo o esecutivo intestato alla società estinta va notificato ai soci, anche collettivamente e impersonalmente presso l’ultimo domicilio sociale, come previsto dall’art. 65, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973 per il caso di morte del debitore.

Da ciò deriva che il debito tributario è validamente iscritto a ruolo verso la società estinta, ma è azionabile verso i soci, quali coobbligati solidali e successori ex lege: non è pertanto sostenibile che, dopo l’estinzione, l’iscrizione a ruolo a nome della società sia impossibile o nulla.

Chiarita la validità della cartella, la Corte esamina la tempestività della notificazione alla socia. Poiché la cartella era stata notificata all’altro socio il 23.05.2007, entro il termine dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la successiva notificazione del febbraio 2011 è parimenti tempestiva. La Corte dà continuità all’orientamento secondo cui, nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo, la tempestiva notificazione della cartella a uno dei coobbligati impedisce il prodursi della decadenza anche verso gli altri (Cass. n. 27713 del 22.09.2022).

Il regime differenziato della riscossione coattiva riflette la specialità dell’obbligazione tributaria e l’esigenza, di rilievo costituzionale, della pronta realizzazione del credito fiscale. Le Sezioni Unite n. 8094/20 hanno del resto sottolineato l’estraneità all’obbligazione tributaria della concezione civilistica della decadenza, la cui esigenza di certezza non trova rispondenza nel diritto tributario. Ne consegue che verso gli altri soci opera il solo termine di prescrizione. Il ricorso è accolto, con cassazione e rinvio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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