Svalutazione crediti: non deducibile se il credito è garantito dallo Stato, erogato senza rischio d’impresa (Cass. civ. Sez. 5 n. 3544 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di determinazione del reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 106, comma 3, del d.P.R. n. 917/1986, non è deducibile la svalutazione dei crediti il cui inadempimento sia garantito anche con modalità diverse dalla stipula di un contratto di assicurazione. L’espressione “credito coperto da garanzia assicurativa” va interpretata non in senso restrittivo e tecnico-giuridico, bensì in senso lato, quale credito rispetto al cui inadempimento il contribuente è comunque garantito, con esclusione del relativo rischio. La classificazione in bilancio secondo i principi contabili internazionali e il principio di derivazione rafforzata di cui all’art. 83 del TUIR non impediscono la riqualificazione dell’operazione economica ai fini fiscali, prevalendo la sostanza sulla forma. Ne consegue che i finanziamenti agevolati erogati dalla banca in qualità di mero adiectus solutionis causa, con provvista ricevuta da Cassa Depositi e Prestiti e senza alcun rischio d’impresa, non costituiscono crediti propri deducibili, poiché la banca svolge un sostanziale servizio di tesoreria.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate aveva contestato a una banca, successivamente incorporata da altra società, l’erronea computazione, nell’ammontare dei crediti su cui applicare la percentuale di deducibilità di cui all’art. 106, comma 3, del TUIR, dei finanziamenti agevolati erogati per la ricostruzione di immobili danneggiati dal terremoto dell’Aquila del 2009. Tali finanziamenti erano previsti dal decreto legge n. 39/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2009, e prevedevano un meccanismo in cui la banca, dietro autorizzazione del comune, erogava il finanziamento al beneficiario, ricevendo successivamente la provvista dalla Cassa Depositi e Prestiti. Il rimborso avveniva tramite un piano ventennale e l’utilizzo del credito d’imposta attribuito dalla legge al beneficiario.
L’Ufficio, ritenendo che le modalità di erogazione impedissero di qualificare l’operazione come concessione di credito alla clientela, aveva contestato la deduzione della svalutazione operata dalla società, emettendo un avviso di accertamento per maggiore Ires. La Commissione Tributaria Provinciale e, in grado di appello, la Commissione Tributaria Regionale avevano rigettato il ricorso della banca, la quale aveva quindi proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato i cinque motivi di ricorso, rigettandoli integralmente. Quanto al primo motivo, concernente la nullità della sentenza per motivazione apparente, il collegio ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, secondo cui è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di “sufficienza”. La decisione impugnata è stata ritenuta sorretta da adeguata motivazione.
In relazione al secondo motivo, la Corte ha chiarito che il rispetto dei principi contabili internazionali e la conseguente classificazione in bilancio, così come la derivazione rafforzata di cui all’art. 83 TUIR, non impongono di per sé che il contribuente non possa riqualificare l’operazione economica al momento del calcolo dell’imponibile Ires. In particolare, l’art. 2 del decreto legge n. 48/2009 impone la prevalenza della sostanza sulla forma, e nel caso di specie tutte le operazioni erano garantite dallo Stato, in assenza di alcun rischio d’impresa per la banca, che svolgeva un servizio di semplice tesoreria.
Quanto al terzo motivo, concernente la violazione dell’art. 106, comma 3, TUIR, la Corte ha ribadito l’orientamento estensivo già affermato dai precedenti richiamati (tra cui Cass. n. 22763/2021 e Cass. n. 18395/2015), secondo cui l’espressione “garanzia assicurativa” va intesa in senso lato. Nel caso di specie, la banca assumeva la sola funzione di adiectus solutionis causa, limitandosi ad erogare un credito la cui provvista riceveva da Cassa Depositi e Prestiti, in assenza di alcun profilo di rischio.
La Corte ha altresì respinto il quarto motivo, relativo al divieto di doppia imposizione, osservando come l’imputazione della maggiore Ires ai successivi periodi di imposta avrebbe violato il principio di autonomia dei periodi d’imposta. Non trattandosi di un credito concesso con provvista propria, non vi era luogo ad ammortamenti. Infine, in merito al quinto motivo, concernente l’esimente dell’obiettiva incertezza normativa di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 472/1997, la Corte ha ritenuto il contesto normativo sufficientemente chiaro, alla luce dei precedenti di legittimità e delle circolari e note tecniche richiamate.
La Corte ha infine rigettato l’istanza di rimessione alle Sezioni Unite, ritenendo consolidato l’indirizzo interpretativo estensivo e non rinvenendo elementi per una diversa ricostruzione. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alla refusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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