La carta del docente spetta anche al supplente per il giudicato (TAR Liguria, Sez. II, n. 154 del 06.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente non di ruolo alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione costituisce titolo esecutivo azionabile in sede di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. Il Ministero, costituitosi senza contestare l’inadempimento, non assolve all’onere di provare l’avvenuta esecuzione delle obbligazioni risultanti dal titolo, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., con conseguente accoglimento dell’ actio iudicati. L’emissione della carta e l’accredito delle somme richiedono un’attività ulteriore rispetto al semplice versamento, con decorrenza della penalità di mora dal sessantesimo giorno dalla comunicazione della sentenza e fino all’adempimento o all’insediamento del commissario ad acta.

Il Fatto

La ricorrente, insegnante non di ruolo con contratti a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di La Spezia, sezione lavoro, una sentenza passata in giudicato che le riconosceva il diritto alla carta elettronica per la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2023/24, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’emissione della carta e al pagamento di € 2.000,00 oltre accessori. Nonostante la notificazione della decisione all’Amministrazione e il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato. La docente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha verificato la regolarità della procedura, accertando l’avvenuto decorso del termine dilatorio di grazia di centoventi giorni dalla notificazione della sentenza ottemperanda presso la sede reale dell’Amministrazione, avvenuta in data 28 gennaio 2025. Il Ministero, pur costituitosi in giudizio, non ha svolto alcuna contestazione né ha dimostrato di aver adempiuto alle obbligazioni risultanti dal titolo, gravando su di esso il relativo onere probatorio ai sensi dell’art. 2697 cod. civ..

Il Collegio ha ritenuto fondata l’azione di ottemperanza, disponendo l’ordine all’Amministrazione di rilasciare la carta del docente e di accreditare la somma di € 2.000,00 con i relativi accessori nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventualità di un perdurante inadempimento, è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la formazione del personale scolastico, con obbligo di provvedere in via sostitutiva entro trenta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza.

Con riguardo alla domanda di astreinte, il TAR ha accolto la richiesta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., fissando la penalità di mora in misura pari agli interessi legali sugli importi dovuti. Il dies a quo è stato individuato nel sessantesimo giorno dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, in quanto l’emissione della carta elettronica intestata alla docente richiede un’attività aggiuntiva rispetto al versamento di somme; il dies ad quem coincide con il giorno dell’adempimento o, in mancanza, con l’insediamento del commissario ad acta.

La pronuncia ha infine liquidato le spese di lite in favore della ricorrente nell’importo forfettario di € 500,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori che hanno dichiarato di aver anticipato le spese, conformemente alla natura di procedura esecutiva del giudizio di ottemperanza, come già affermato da Cons. St., sez. III, n. 1247 del 2016.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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