Termine dei 120 giorni per l’ottemperanza decorre dalla notifica del titolo esecutivo (TAR Lombardia n. 3289 del 16.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 decorre dalla notifica del titolo esecutivo, ossia dell’atto che ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ. attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile, e non dalla sua spedizione in forma esecutiva. Quest’ultima, ai sensi dell’art. 475 cod. proc. civ., costituiva requisito necessario per la esecuzione secondo il rito civile, ma dopo le modifiche introdotte dalla cd. Legge Cartabia non è più richiesta. Ne deriva che la formulazione dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 non presenta alcun profilo di incompatibilità con l’attuale art. 475 cod. proc. civ., restando il termine ancorato alla notifica del titolo presso la sede del debitore. Accertata l’inerzia dell’amministrazione, il giudice amministrativo accoglie il ricorso e nomina, per il caso di perdurante inadempimento, il commissario ad acta.

Il Fatto

La parte ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, con sentenza n. 2838/2024, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere il diritto all’accredito sulla carta del docente dell’importo di euro 2.000. Sulla sentenza si è formato il giudicato, attestato dalla cancelleria.

Il titolo, prodotto quale duplicato informatico tratto dal fascicolo telematico e notificato al Ministero il 18 agosto 2024, non è stato eseguito. Il Ministero, costituitosi con memoria di mera forma, non ha provveduto all’accredito della somma. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione di procedibilità. Il ricorso è ammissibile perché tra la notifica della sentenza a valere quale titolo esecutivo e la proposizione del ricorso è decorso il termine di 120 giorni stabilito dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.

Il Tribunale chiarisce il significato della norma. Il riferimento al “titolo esecutivo” va inteso come l’atto che, ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ., attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile, realizzabile coattivamente. Esso va distinto dalla spedizione in forma esecutiva, che l’art. 475 cod. proc. civ. richiedeva perché le sentenze potessero essere portate a esecuzione secondo il rito civile.

Dopo le modifiche della cd. Legge Cartabia, la spedizione in forma esecutiva non è più necessaria. Questa evoluzione non genera però alcun problema di compatibilità con l’art. 14 d.l. n. 669/1996: il termine decorre dalla notifica del titolo esecutivo, costituito dalla sentenza munita di attestazione di conformità, presso la sede del debitore. Il Collegio richiama, in termini, Cons. Stato, Sez. V, 9 gennaio 2024, n. 309.

Nel merito il ricorso è fondato. Il titolo non è stato eseguito per la parte di interesse e va quindi accolto con le misure previste dall’art. 114 cod. proc. amm. Il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza entro trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, è nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza, Brianza. Questi assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi centoventi giorni. Poiché l’attività rientra nei compiti istituzionali dell’ufficio, non è dovuto alcun compenso.

Quanto alle spese, l’amministrazione resistente è condannata al rimborso del contributo unificato e alla rifusione dei compensi, liquidati in euro 1.000,00 oltre accessori, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari. La determinazione tiene conto della natura minima e stereotipata dell’attività richiesta in questa materia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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