Prestazioni dialitiche: decadenza dall’azione di annullamento della determina ASL e impossibilità di azione di accertamento (TAR Puglia n. 802 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile l’azione di accertamento del diritto alla remunerazione di prestazioni sanitarie proposta da una struttura privata accreditata quando l’atto con cui l’amministrazione ha negato la spettanza del trattamento economico richiesto per un determinato arco temporale non sia stato impugnato nel termine di decadenza. La mancata impugnazione della determina dirigenziale di quantificazione, divenuta definitiva, non può essere aggirata attraverso la proposizione di una domanda di accertamento o di condanna che reintroduca, sotto diversa forma, censure aventi a oggetto vizi di legittimità dell’azione amministrativa. La decadenza dall’azione di annullamento preclude l’accertamento del diritto correlato alla rimozione dell’atto, salvo che non ricorrano i presupposti per l’azione di condanna ai sensi dell’art. 133 c.p.a..
Il Fatto
Una società operante nel settore della dialisi privata, gestendo un centro autorizzato nel territorio della A.S.L. di Lecce, chiedeva l’accertamento del proprio diritto alla remunerazione delle prestazioni dialitiche contrassegnate con la lettera H) del D.M. 22.07.1996 per il periodo compreso tra il II semestre 2011 e il I semestre 2014, sulla base delle tariffe piene, anziché di quelle ridotte applicate dalla A.S.L.
La società aveva già ottenuto una pronuncia favorevole del Consiglio di Stato che aveva riconosciuto l’illegittimità dei provvedimenti che sancivano la non remunerabilità di tali prestazioni. In esecuzione di quel giudicato, la A.S.L. aveva rideterminato gli importi ma solo per il periodo successivo al 2014, escludendo il periodo pregresso. Il successivo ricorso per ottemperanza era stato respinto, con indicazione della possibilità di azionare la pretesa creditoria dinanzi al giudice di primo grado con un’apposita domanda di accertamento e condanna.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata impugnazione della determinazione dirigenziale n. 328 del 28 gennaio 2022 e delle delibere di quantificazione delle tariffe relative all’arco temporale 2011-2014, mai impugnate dalla società.
Il Collegio ha osservato che la determina del 2022, con la quale l’amministrazione aveva circoscritto la rideterminazione al solo periodo successivo al 2014, era stata ritenuta valida ed efficace dal giudice dell’ottemperanza, non essendo stata dichiarata nulla per violazione o elusione del giudicato.
Il giudice ha precisato che gli effetti della sentenza del 2019, come chiarito dalla successiva pronuncia del Consiglio di Stato, riguardano esclusivamente il periodo successivo alla nota impugnata in quel giudizio. Il perimetro del giudicato non poteva essere esteso a periodi pregressi e la determina del 2022, non impugnata, era divenuta inoppugnabile.
La richiesta di corresponsione di crediti per annualità estranee al perimetro del giudicato non configura una posizione incondizionata di diritto: la domanda di accertamento deve necessariamente correlarsi a quella di annullamento degli atti con i quali il diritto risulta negato. Il TAR ha infine rilevato che la domanda di tariffa piena per il periodo 2011-2014 risultava comunque sprovvista di base contrattuale, non avendo la società dimostrato di aver eseguito le prestazioni nel periodo indicato.
Nota della Redazione
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