Giudicato sull’an e quantum delle retribuzioni esclude l’indennità sostitutiva (Cass. civ. Sez. I n. 1138 del 11.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di quantificazione delle retribuzioni conseguenti alla declaratoria di illegittimità del termine, il giudicato formatosi sulla sentenza presupposta copre sia l’an sia la qualificazione della posta in termini retributivi, oltre alla cadenza mensile dell’obbligo. Ne segue che l’indennità prevista dall’art. 32, quinto comma, della l. n. 183 del 2010, avendo natura risarcitoria e non retributiva, non è applicabile quando il giudice di merito abbia già riconosciuto alla lavoratrice un importo a titolo retributivo. L’applicazione della norma sopravvenuta comporterebbe un’inammissibile modifica della natura della posta e dei criteri di quantificazione consacrati nel giudicato, con lesione dell’affidamento della parte.

Il Fatto

Una società emittente radiotelevisiva propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, l’aveva condannata al pagamento di una somma in favore di una lavoratrice a titolo di differenze retributive per il periodo compreso tra il febbraio 2000 e il settembre 2003.

Il titolo della pretesa risiedeva in una precedente sentenza, poi confermata nei gradi successivi, che aveva accertato l’illegittimità dei contratti a termine e la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato, con condanna al pagamento delle retribuzioni maturate dopo il dicembre 1999. La società censurava l’operato del giudice di appello, lamentando che il giudicato sull’an non comprendesse anche il quantum e che la Corte territoriale avesse omesso di applicare la disciplina sopravvenuta, sostenendo la natura retributiva dell’indennità.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la struttura del giudizio presupposto e ne individua la portata effettiva. Il Tribunale, nella sentenza poi confermata, aveva condannato la società al pagamento delle retribuzioni maturate dopo il dicembre 1999, in accoglimento di una domanda che, insieme all’accertamento dell’illegittimità dei termini, investiva anche il quantum. Il giudicato, pertanto, non si limita all’esistenza del diritto, ma si estende alla qualificazione della posta in termini retributivi, alla cadenza mensile dell’obbligo e alla sua decorrenza temporale.

Su questa base i due motivi di ricorso sono dichiarati infondati. La Corte rileva che il giudizio in esame ha ad oggetto la mera quantificazione di una posta retributiva, considerata tale in entrambi i gradi di merito, e già individuata nella sua qualificazione giuridica e nella sua consistenza. In un quadro così cristallizzato, la norma sopravvenuta non può più incidere.

Il Collegio precisa che l’art. 32, quinto comma, della l. n. 183 del 2010 — come interpretato autenticamente dall’art. 1, comma 13, della l. n. 92 del 2012 — configura un’indennità forfettizzata di natura risarcitoria, e non retributiva, come invece erroneamente sostenuto in ricorso. A conferma è richiamata Cass. n. 29949 del 2018, secondo cui tale indennità è onnicomprensiva ed esaustiva di tutti i danni conseguenti, sul piano retributivo e contributivo, alla perdita del lavoro. L’applicazione della norma comporterebbe una modifica della natura della posta e dei criteri di quantificazione, preclusa dal giudicato.

La Corte distingue la fattispecie da quella in cui sull’an non si sia ancora formato il giudicato, da quella in cui la sentenza presupposta contenga una condanna generica al risarcimento del danno e da quella che rechi meri criteri di quantificazione. Si verte, invece, in una particolare ipotesi di giudicato che comprende la conversione del contratto, la condanna al pagamento delle retribuzioni e il numero dei mesi cui riferire il pagamento. La causa non può quindi considerarsi pendente, pena la lesione dell’affidamento consacrato nella sentenza passata in giudicato. Il ricorso è infine rigettato, con compensazione delle spese per la novità della questione e la peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

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