Sgravi contributivi agricoli: onere della prova a carico dell’impresa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8792 del 03.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sgravi contributivi per le zone svantaggiate, l’onere di provare la sussistenza dei requisiti del beneficio grava sull’impresa che lo invoca, anche quando l’ente previdenziale disconosca lo sgravio e agisca per il recupero dei contributi. I verbali di accertamento degli organi ispettivi fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza, mentre per gli aspetti non coperti da tale efficacia privilegiata costituiscono comunque elemento di prova da valutare con gli altri elementi. La mancanza di uno degli adempimenti funzionali al regolare svolgimento dei compiti dell’ente previdenziale integra gli estremi dell’evasione contributiva e non della semplice omissione.

Il Fatto

La Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 670/2018, accoglieva il gravame dell’Inps avverso la decisione del Tribunale che aveva a sua volta accolto l’opposizione proposta da una datrice di lavoro agricola al verbale di accertamento ispettivo del 12.11.2009. Gli ispettori avevano contestato violazioni retributive e contributive e, di riflesso, la decadenza dagli sgravi fruiti per le zone svantaggiate.

Il Tribunale aveva accolto l’opposizione perché l’ente previdenziale, onerato della prova delle violazioni, non aveva indicato né prodotto il CCNL applicato. La Corte territoriale, ribaltando l’esito, aveva ritenuto che l’onere probatorio gravasse sull’impresa e che il contratto collettivo applicabile fosse quello dell’agricoltura tradizionale. La datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il riparto dell’onere della prova in materia di agevolazioni contributive. Il punto centrale è che è la parte che intende usufruire degli sgravi a dover dimostrare i fatti che danno diritto al beneficio, dovendo confrontarsi con la statuizione del giudice del merito che aveva posto a suo carico la relativa dimostrazione.

Sul valore dei verbali ispettivi, la Cassazione conferma la piena prova fino a querela di falso per i fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e da lui conosciuti senza margine di apprezzamento. Per gli aspetti non coperti da fede privilegiata, i verbali restano elemento di prova valutabile insieme agli altri, disattendibile solo con motivata intrinseca inattendibilità. La Corte d’appello aveva quindi legittimamente attribuito ai verbali motivata valenza probatoria.

Sui poteri istruttori, la Corte richiama il potere-dovere del giudice di provvedere d’ufficio agli atti idonei a superare l’incertezza sui fatti costitutivi in situazione di semiplena probatio, indipendentemente da preclusioni o decadenze. Il giudice del merito aveva chiesto alla parte privata l’esibizione dei documenti relativi all’adempimento contributivo, offrendole la possibilità, rimasta senza esito, di provare i propri assunti.

Sul regime sanzionatorio, la Corte distingue l’omissione contributiva, limitata al solo mancato pagamento in presenza di tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, dall’evasione, che ricorre quando manca anche uno solo degli altri adempimenti funzionali al regolare svolgimento dei compiti dell’ente previdenziale. Nel caso concreto, il datore di lavoro non aveva indicato nelle denunce le retribuzioni corrisposte.

Quanto alle garanzie endoprocedimentali, la Cassazione ribadisce che il giudice del lavoro non è giudice dell’atto amministrativo ma del rapporto sostanziale, cosicché le eventuali violazioni amministrative non eliminano l’onere della parte di provare i presupposti del diritto agli sgravi. Il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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