Accertamento induttivo e conti correnti dei soci: basta la presunzione di riferibilità alla società (Cass. civ. Sez. 5 n. 9604 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di società di capitali, in sede di rettifica e di accertamento d’ufficio delle imposte sui redditi, l’utilizzazione dei dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito non è limitata ai conti formalmente intestati all’ente, ma riguarda anche quelli intestati ai soci, agli amministratori o ai procuratori generali. Non è necessario che l’Amministrazione finanziaria provi la natura fittizia dell’intestazione o la sostanziale riferibilità all’ente dei conti, essendo sufficiente che, con l’ausilio delle presunzioni semplici, sussistano indici fattuali gravi, precisi e concordanti per affermare che la fonte dei proventi accertati in capo ai soci sia l’attività imprenditoriale svolta dalla società. Incombe comunque sulla società contribuente, ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, dimostrare l’estraneità delle movimentazioni alla propria attività di impresa.
Il Fatto
Con avviso di accertamento notificato il 30/12/2013, l’Agenzia delle Entrate procedeva a una ripresa a tassazione nei confronti della società contribuente per Ires, Iva e Irap relativamente all’anno d’imposta 2008, per un importo complessivo di euro 627.026,88.
La ripresa traeva origine dalle indagini svolte sulle movimentazioni finanziarie dei soci della società, ritenute riconducibili all’attività imprenditoriale dell’ente. Il ricorso della contribuente veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma e l’appello avverso tale decisione era respinto dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio con la sentenza n. 5292/2018, depositata il 27/7/2018. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, mentre l’ufficio si costituiva con un mero atto di costituzione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i quattro motivi di ricorso, ritenendoli tutti infondati. Con il primo motivo, la contribuente censurava la violazione degli artt. 32 e 37 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, assumendo che il potere dell’ufficio di presumere l’inerenza ad operazioni imponibili dei movimenti bancari non potesse estendersi a persone diverse dal contribuente, salvo la prova della natura fittizia dell’intestazione dei conti.
La Corte ha disatteso tale tesi, richiamando il principio secondo cui, in caso di società di capitali, l’utilizzazione dei dati bancari riguarda anche i conti intestati a soci, amministratori o procuratori generali, quando risulti provata dall’Amministrazione la sostanziale riferibilità all’ente dei conti, anche tramite presunzioni. Ha precisato che non è necessario provare un fenomeno di interposizione, reale o fittizia, essendo sufficiente che sussistano presunzioni gravi, precise e concordanti circa la riconducibilità all’attività d’impresa dei proventi accertati in capo ai soci.
Nel caso di specie, la qualità di soci di tutti i soggetti sottoposti a indagine, i vincoli familiari tra loro esistenti e la mancata giustificazione della provenienza delle somme accreditate sono stati ritenuti elementi idonei a fondare la ripresa fiscale. La Corte ha richiamato i precedenti di Cass., Sez. 5, n. 8112 del 2016 e di Cass., Sez. 5, n. 31750 del 2024.
Quanto al secondo, terzo e quarto motivo, concernenti la mancata riduzione del venti per cento dei compensi liquidati in favore dell’Agenzia delle Entrate, che si era difesa tramite propri funzionari, la Corte ha ritenuto la questione priva di rilievo, atteso che il valore effettivo della controversia, superiore a seicentomila euro, rendeva le spese liquidate nei gradi di merito addirittura inferiori ai minimi tariffari. Il ricorso è stato pertanto rigettato, senza condanna alle spese per il giudizio di legittimità, non avendo l’Agenzia svolto attività difensiva in quella sede.
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Nota della Redazione
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